20 giugno 2013

Apprendistato. Contributi zero per le microimprese

Si applica la diffida obbligatoria in caso di violazioni in materia d’apprendistato
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Apprendisti a contributi zero per i primi tre anni di contratto e diffida obbligatoria da parte degli ispettori in tutti i casi in cui è prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative. A ricordarlo è l’INAIL con la circolare n. 27/2013 illustrando, oltre il quadro normativo aggiornato in materia di apprendistato, anche l’aspetto sanzionatorio a seguito dell’estensione del potere di contestazione delle violazioni agli ispettori dell’Istituto assicuratore.

Decontribuzione - Come previsto dalla Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011), le imprese che occupano fino a 9 dipendenti possono fruire di uno sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato sottoscritti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Dunque, per quanto riguarda l’INAIL il datore di lavoro non deve versare contributi nel primo triennio, pari allo 0,30%, e soprattutto non è gravato dall’aliquota contributiva complessiva del 10%, ma deve comunque versare all’INPS l’1,61% per il finanziamento dell’ASpI. Lo sgravio si applica solo nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie in tema di aiuti minori (“de minimis”). In generale, invece, possono godere di una diminuzione dell’aliquota contributiva standard per i contratti di apprendistato, pari all’11,61%. Nel primo anno di contratto l'aliquota è pari al 3,11%, nel secondo sale al 4,61%.
Dal 1°gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non è rideterminata in misura pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali cui si aggiunge l’1,61% per finanziare l’Aspi. Con la ripartizione del contributo fra le gestioni previdenziali interessate l’aliquota di competenza Inail è dello 0,30%. Per i datori di lavoro che occupano fino a nove addetti l’aliquota standard dell’11,61% per i contratti di apprendistato è ridotta all’8,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 7% nel secondo. La legge di stabilità 2012 ha previsto un incentivo da applicare ai contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

Aspetto sanzionatorio –
Quanto all’aspetto sanzionatorio, l’INAIL spiega che il nuovo T.U. dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) prevede ben due ipotesi: il primo è legato all’inadempimento nell'erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e tale da impedire la realizzazione delle finalità formative; il secondo invece, riguarda l’inosservanza dei principi previsti per l'attivazione e svolgimento dei rapporti di apprendistato. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che la circolare si sofferma, ricordando che il Tu prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative del tutto nuove, estendendo il potere di contestazione delle violazioni a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza; quindi, anche ai funzionari di vigilanza INAIL. In particolare, la violazione dei principi può riguardare: forma scritta del contratto; patto di prova; piano formativo individuale; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante o in alternativa di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio; presenza di un tutore o referente aziendale. In tutti questi casi si applica, per ogni violazione, la sanzione da 100 a 600 euro ovvero, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro, previa attivazione di diffida obbligatoria quale condizione di procedibilità. In caso di mancata ottemperanza alla diffida e/o di mancato pagamento della sanzione nella misura minima (100 euro ovvero 300 euro in caso di recidiva) oppure ridotta a seguito della contestazione in base al procedimento di cui alla legge n. 689/1981 (200 euro ovvero 500 euro in caso di recidiva), l'INAIL procede nel segnalare il caso alla direzione territoriale del lavoro competente. Se poi aciò aggiungiamo anche la mancata comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l'impiego (Co), si applica la sanzione per lavoro nero.

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