Premessa - L’INAIL ha sciolto definitivamente la riserva contenuta nella nota prot. 8082 del 5.12.2011 per fornire le indicazioni operative ai propri ispettori da osservare in caso di visite ispettive e accertamento di violazioni al nuovo T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. 167/2011). Si precisa fin da ora che per l’applicazione del regime contributivo agevolato dei premi occorre ancora attendere le specifiche da parte del Ministero del Lavoro. Lo comunica l’INAIL con la nota n. 434 del 23 gennaio 2012.
Inadempimento formativo e inosservanza dei principi - Come è noto, le nuove norme sull’apprendistato diversificano le ipotesi sanzionatorie in base all’utilizzo delle differenti tipologie di apprendistato, distinguendole tra:
- inadempimento formativo: si ha nei casi in cui la carenza formativa risulti comunque recuperabile. In tal caso, la legge attribuisce al solo personale ispettivo del MLPS la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Pertanto, qualora il personale ispettivo dell'Istituto riscontri nel contratto di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento nell'erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, lo segnala, con le consuete modalità, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (già DPL);
- inosservanza dei principi: in tal caso il D.Lgs. 167/2011 ha previsto nuove sanzioni amministrative, estendendo il potere di applicarle a tutti gli organi di vigilanza che effettuano ispezioni in materia di lavoro e previdenza, quindi da parte di funzionari di tutti gli enti, compreso l’INPS, l’INAIL, l’ENPALS, ecc.
Le funzioni degli ispettori - Lo scopo primario del personale ispettivo sarà quello di verificare la responsabilità del datore di lavoro e il mancato raggiungimento degli obbiettivi formativi. Inoltre, sono oggetto di verifica:
a) la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale;
b) il divieto di retribuzione a cottimo;
c) la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
d) la presenza di un tutore o referente aziendale.
Le sanzioni - Qualora fossero violati i principi su elencati si applica una sanzione che va da €100 a € 600 portata da € 300 a € 1.500 in caso di recidiva
Apprendistato per i soggetti in mobilità - L’INAIL ricorda, infine, che il nuovo T.U. prevede anche la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato, i lavoratori in mobilità, al fine della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con applicazione:
- delle disposizioni in materia di licenziamenti individuali;
- del regime contributivo agevolato;
- del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata