6 novembre 2012

Apprendistato. L’INPS fa il punto

Dettate le istruzioni operative per fruire dell’agevolazione contributiva concessa dalla “Legge di Stabilità 2012”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS torna a parlare di apprendistato e questa volta lo fa dettando le prime indicazioni sulle agevolazioni concesse per le assunzioni intercorrenti nel periodo “1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016” a favore delle imprese che occupano fino a 9 dipendenti, chiarendo altresì gli aspetti normativi e contributivi a seguito dell’entrata in vigore della “Legge di Stabilità 2012” (L. n. 183/2012) e delle novità introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). In particolare, è stato chiarito che le aziende per accedere allo sgravio contributivo dovranno inviare la dichiarazione “de minimis” solo ed esclusivamente tramite la funzionalità contatti del Cassetto previdenziale azienda. Lo chiarisce l’INPS con la circolare n. 128 del 2 novembre 2012. Vediamone gli aspetti principali tralasciando di ribadire i contenuti dei vari tipi di apprendistato e delle caratteristiche dell’agevolazione contributiva già trattate nelle pagine di questo quotidiano.

Compilazione del flusso Uniemens
– Quanto alla compilazione del flusso Uniemens, gli apprendisti continueranno a essere identificati valorizzando nell’elemento “Qualifica1” il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”. Cambiano invece i codici da inserire nell’elemento “TipoContribuzione”. Infatti, a decorrere dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2012 dovranno essere riportati i seguenti codici, differenziati in base al regime contributivo: “J0” (Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%); “J1” (Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%); “J2” (Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%); “J3” (Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione); “J4” (Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex art. 4, co. 1, del D.L. n. 148/1993 e successive analoghe disposizioni; “J5” (Apprendista proveniente dalle liste di mobilità dal 19° mese in poi. Aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore); “K0” (Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%); “K1” (Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%); “K2” (Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%); “K3” (Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione); “K4” (Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ex art. 4, co. 1, del decreto legge n. 148 del 20/05/1993 e successive analoghe disposizioni); “K5” (Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità dal 19° mese in poi). Nel dettaglio, per gli apprendisti iscritti nelle liste di mobilità è necessario che il datore di lavoro invii all’INPS un’apposita dichiarazione di responsabilità, attestante le principali condizioni cui è subordinata la specifica agevolazione. In attesa che l’INPS metta a disposizione del datore di lavoro un apposito modulo online, l’azienda (compresa l’agenzia di somministrazione) dovrà: inoltrare la dichiarazione avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende; redigere l’apposita dichiarazione ed allegarla all’autocertificazione del lavoratore, il cui modulo è disponibile presso la sezione modulistica del sito internet dell’INPS (moduli Autocert. SC67-407/90 o SC66 -223/91). Tali documenti, insieme alle copie dei documenti di riconoscimento del lavoratore e di chi ha sottoscritto le dichiarazioni di responsabilità, dovranno essere scansionati e allegati in formato digitale e comunicati all’INPS mediante la funzionalità “Contatti”.

Il rispetto della soglia “de minimis”
– Un fattore importante da considerare nella concessione dello sgravio previsto dalla “Legge di Stabilità 2012”, è la disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento CE n. 1998/2006. Tale Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa non devono superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; mentre per il settore del trasporto su strada, per il settore della produzione dei prodotti agricoli e per le imprese di fornitura di servizi, l’importo soglia è pari rispettivamente a: 100.000 euro, 7.500 euro e 500.000. Tali importi rappresentano quindi la soglia massima entro la quale è possibile fruire dei benefici in questione.

Adempimenti delle aziende - Dunque, le aziende interessate dovranno produrre la dichiarazione “de minimis”, la quale dovrà attestare che nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti “de minimis”. Inoltre, bisogna indicare l’importo degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio alla data della richiesta. A tal proposito, l’INPS tiene a precisare che il triennio è mobile, nel senso che, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione, l’importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione “de minimis”.
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