12 agosto 2014

Apprendistato. La stabilizzazione scende al 20%

Le parti sociali possono derogare al vincolo delle stabilizzazioni solo se occupano più di 50 dipendenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Con la circolare n. 18/2014 il Ministero del Welfare, oltre a fornire utili istruzioni operative ai propri ispettori in merito alle novità introdotte dal Jobs act (L. n. 34/2014) sui contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro, ha ritenuto opportuno riepilogare le modifiche previste dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sul particolare istituto dell’apprendistato. In particolare, viene ricordato che per il piano formativo individuale (PFI) è prevista la forma scritta – ancorché “sintetica” – con contestuale eliminazione del termine di 30 giorni dalla stipula del contratto per la sua elaborazione. Resta ferma, quindi, la validità delle clausole dei Ccnl in vigore, le quali “sulla scorta della precedente formulazione della norma già prevedono detto termine, nonché la possibilità per le parti sociali di reintrodurlo”.

Clausola di stabilizzazione - A essere modificate sono anche le condizioni previste per l’assunzione degli apprendisti, ossia l’obbligo di stabilizzazione in servizio. Si rammenta che la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) aveva imposto alle imprese un obbligo di stabilizzazione in servizio degli apprendisti per dotarsene di nuovi, pari al 50% (percentuale scesa al 30% fino al 2015). L’obbligo era rivolto ai rapporti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, con eccezione dei rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissione oppure per licenziamento per giusta causa. La versione originaria del D.L. n. 34/2014 aveva eliminato tale vincolo; ora però è stata reinserita tale percentuale, ma con un calo della soglia fino al 20% e prevedendo che tale vincolo sia valido esclusivamente per le realtà con più di 50 unità. Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di fissare limiti diversi. Sul punto – si chiarisce nella circolare – viene fissata dal legislatore una limitazione alla delega alle parti sociali nell'introdurre clausole di stabilizzazione, possibili adesso solo per modificare il regime legale di chi occupa oltre 50 dipendenti, mentre per i datori di lavoro che hanno fino a 49 dipendenti “la violazione di eventuali clausole di stabilizzazione previste nei contratti collettivi, anche già vigenti, non potrà evidentemente avere il medesimo effetto trasformativo”.

Retribuzione e offerta formativa pubblica – Infine, importanti modifiche sono state introdotte in merito all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Con riferimento alla prima tipologia, è stato chiarito che il limite minimo di retribuzione da corrispondere all'apprendista dovrà essere pari almeno al 35% del monte ore complessivo del lavoratore, comprensivo della formazione. In materia di apprendistato professionalizzante, invece, si chiarisce che il termine di 45 giorni dall'instaurazione del contratto di apprendistato – entro cui la Regione deve comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica – deve intendersi come “obbligatorio”. Ne consegue che la mancata comunicazione entro 45 giorni “non consente di configurare alcuna responsabilità del datore di lavoro in caso d'inadempimento degli obblighi formativi”.
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