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Premessa – È possibile assumere mediante contratto di apprendistato, derogando ai limiti di età imposti dal D.Lgs. 167/2011, lavoratori provenienti dalla c.d. “piccola mobilità”. Si tratta degli iscritti nelle liste di mobilità in conseguenza di un licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, posto in essere da imprese che occupano meno di 15 dipendenti. Il chiarimento è stato fornito in occasione del Forum Lavoro 2013, tenutosi martedì 23 aprile 2013.
Regime sanzionatorio – Utili precisazioni sono state dettate in merito al regime sanzionatorio da applicare in caso di mancata formazione interna, esterna, formale, informale a carico del datore di lavoro. Ebbene, se il contributo è previsto da una regolamentazione regionale, lo stesso deve considerarsi legittimo. Ne consegue, quindi, che per l'omessa formazione accertata valgono le regole sanzionatorie di cui alla circolare 5/2013 del MLPS.
Formazione interna – Quanto alla formazione interna, è stato sollevato un dubbio in merito al CCNL che non regolamenta la modalità di svolgimento della formazione interna. Come deve comportarsi il datore di lavoro in tali casi? Secondo il Ministero del Lavoro, è necessario che il percorso formativo sia annotato, in assenza del libretto formativo, su un registro informale. Il Ministero si riserva, tuttavia, di verificarne il contenuto e la conformità con il piano formativo dell'apprendista.
Durata minima – Riguardo alla durata minima, pari a 6 mesi, si precisa che si applica a tutte le tipologie di apprendistato e non può essere modificata dalla contrattazione di prossimità. Mentre per i “profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano” non è possibile applicare, allo scopo di estendere fino a un lustro la durata del contratto di apprendistato, l'applicazione di previsioni contrattuali differenti, anche se affini.