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Il datore di lavoro ha la libertà di variare il CCNL applicato se non più soddisfacente rispetto agli interessi organizzativi o strutturali dell’attività stessa.
Nel nostro ordinamento, infatti vige il principio della libertà di scelta del contratto collettivo da parte del datore di lavoro. Il suddetto principio trae origine dalla garanzia di libertà sindacale sancita costituzionalmente dall’art. 39 Cost. e dalla mancata attuazione della seconda parte dello stesso che prevede la possibilità di stipulare contratti collettivi aventi efficacia erga omnes.
Nel rispetto di questa libertà la normativa prevede una serie di casi e di vincoli che il datore di lavoro deve seguire per sostituire il CCNL applicato.
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