4 marzo 2016

ASDI: domanda entro 30gg dal termine della NASpI

L’ASDI è esente dall’IRPEF, in quanto ha natura assistenziale

Autore: DANIELE BONADDIO
Dopo un mese e mezzo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto (Lavoro) 29 ottobre 2015, che fornisce le modalità operative per accedere al nuovo Assegno di disoccupazione (ASDI) - disciplinato dall’art. 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – l’INPS (con la Circolare n. 47 di ieri) recepisce ufficialmente il predetto ammortizzatore sociale. La domanda dovrà essere presentata telematicamente all’INPS, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI, mediante una delle seguenti modalità:
• via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS);
• tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);
• tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare).

Tuttavia, qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla definizione della domanda di NASpI.
Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI.

Facciamo un esempio.
Un lavoratore licenziato il 1 maggio 2015 presenta domanda di NASpI il 15 maggio 2015.
Il periodo teorico di durata è pari a 7 settimane, che vanno, quindi, dal 16 maggio 2015 al 30 giugno 2015.
La definizione della domanda e la conseguente disposizione del pagamento intervengono il 20 luglio 2015.
In tale data è stata data comunicazione all’interessato del provvedimento di accoglimento.
Pertanto, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dal 20 luglio 2015.
Tuttavia, esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l’1.5.2015 e il 3 marzo 2016, per i quali quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dalla predetta data.

Inoltre, laddove la decorrenza e il termine della durata dell’ASDI siano precedenti al termine per la presentazione della domanda, si evidenzia che continua a sussistere l’obbligo di sottoscrivere il Patto.

Nel caso in cui, peraltro, il lavoratore avesse trovato un nuovo impiego nel periodo di spettanza teorica dell’ASDI o al termine dello stesso, non è necessaria la sottoscrizione del patto.

ASDI - All’art. 16 del D.Lgs. n. 22/2015 (Titolo III “Assegno di disoccupazione”) è stato introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2015, un nuovo assegno di disoccupazione, denominato ASDI.
Il nuovo ammortizzatore sociale, nato con l’intento di fare da paracadute per chi ha esaurito l’intera NASpI nel 2015, è rivolto a coloro che siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Sul punto, si precisa che l’art. 43, co. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 ha stabilito un incremento dell’autorizzazione di spesa prevedendo la prosecuzione della sperimentazione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) anche nei confronti di coloro che abbiano interamente usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015.

Destinatari – Per accedere all’ASDI è necessario soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
• presenza nel nucleo familiare di almeno un minore di anni 18 (il minore può anche non essere figlio del richiedente);
• età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
Quindi, presupposto per la concessione dell’ASDI è che il richiedente non sia decaduto dalla NASpI, prima del termine naturale di durata della stessa. Inoltre, non possono usufruire dell’ASDI coloro che hanno richiesto e ottenuto l’anticipazione della NASpI.

Requisiti – L’accesso all’ASDI è subordinato, altresì, al possesso delle seguenti condizioni:
• stato di disoccupazione;
• possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari od inferiore ad euro 5.000;
• fruizione dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
sottoscrizione del patto di serviziopersonalizzato di cui all’art. 20 del D.Lgs n. 150/2015.

Durata e decorrenza - La durata massima dell’assegno è di 6 mesi e viene erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI.
Qualora il lavoratore abbia già fruito dell'ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, il nuovo Assegno di disoccupazione è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell'ASDI fruito in tale periodo di tempo e comunque per un numero massimo di mesi pari alla differenza tra 24 e i mesi di ASDI fruiti nei 5 anni precedenti il termine di fruizione della NASpI.
Facciamo un esempio.
Un lavoratore ha presentato domanda di NASpI che è stata accolta. Quindi:
• ha fruito della Naspi per l’intera sua durata dall’01/05/2015 al 20/06/2015;
• ha diritto all’ASDI dal 21/06/2015 al 21/12/2015;
• si è rioccupato, a tempo determinato, dal 12/08/2015 al 12/11/2015, decadendo dall’ASDI, dopo un periodo di fruizione di 52 giorni;
• ha diritto ad una nuova NASpI per un periodo teorico dal 13/11/2015 al 29/12/2015;
• ha diritto, quindi, ad una nuova ASDI dal 30/12/2015 al 30/06/2016;
Dunque, avendo tuttavia già fruito di ASDI, nel corso dei dodici mesi precedenti il termine di cessazione della NASpI (dal 29/12/2014 al 29/12/2015), per la durata di 52 giorni, e che in tale periodo ha usufruito di due mesi di ASDI, la durata effettiva della seconda ASDI sarà di 4 mesi e 8 giorni, dal 30/12/2015 all’8/05/2016.

Misura - L’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale (448,52 euro). Detto importo viene incrementato in presenza di “figli a carico”, nel seguente modo:
• 1 figlio: 89,70 euro;
• 2 figli: 116,60 euro;
• 3 figli: 140,80 euro;
• 4 o più figli: 163,30 euro.
Per figli a carico s’intendono i figli minorenni che risultano componenti il nucleo familiare e per i quali il genitore non richiedente non percepisca assegni per il nucleo familiare.

Regime fiscale – Infine, l’INPS tiene a precisare che l’importo dell’ASDI – essendo di natura assistenziale – è esente dall’IRPEF.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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