Premessa – I datori di lavoro che intendono stabilizzare i propri associati in partecipazione con apporto di solo lavoro hanno tempo fino al 31 gennaio 2014 per inviare all’INPS la necessaria documentazione. A chiarirlo è l’Istituto previdenziale con la circolare n. 167/2013 fornendo le prime istruzioni operative per la corretta stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Decreto lavoro – In particolare, stiamo parlando della possibilità di regolarizzazione concessa agli associati in partecipazione, prevista dall’art. 7-bis del D.L. Lavoro (D.L. n. 76/2013), convertita nella L. n. 99/2013. In pratica, per promuovere la stabilizzazione dell’occupazione attraverso il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o d’apprendistato, nonché garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, è data l'opportunità alle aziende di stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi con determinati contenuti. Tali contratti, inoltre, devono prevedere l’assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Associanti ammessi – Possono essere ammessi all’utilizzo del nuovo istituto i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma. Da notare che l’adesione al nuovo istituto è consentita anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Infatti, gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi sino all’esito della verifica che l’Istituto deve svolgere relativamente alla correttezza degli adempimenti effettuati dalle aziende richiedenti il beneficio. È prevista anche la facoltà di recesso da parte dei datori di lavoro nei sei mesi successivi alle assunzioni, solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Atti di conciliazione - All’atto della firma del contratto di lavoro i lavoratori stabilizzati devono firmare un accordo conciliativo per il periodo pregresso al fine di rinunciare a ogni pretesa riguardante il periodo pregresso di associazione in partecipazione. L’efficacia di tali atti è risolutivamente condizionata all’adempimento dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata, di un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale.
Contributo straordinario - L’efficacia degli atti di conciliazione sopracitati è soggetta al rispetto di determinati adempimenti da parte del datore di lavoro. In particolare, lo stesso dovrà provvedere al versamento alla gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995, di un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale. Il suddetto contributo, in particolare, è pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi. Tale adempimento si riferisce a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato. Quanto alle modalità di versamento bisogna utilizzare la causale “C10”, e riportare nel campo “matricola INPS/ filiale/azienda” il codice “88888” seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell’associante fino ad un massimo di 12 caratteri complessivi. Mentre il periodo da indicare nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa” deve essere 12/2013.
Istruzioni operative – Come precisato in premessa, i datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione sono tenuti a far pervenire, entro il 31 gennaio 2014, alle competenti sedi INPS la seguente documentazione: contratto collettivo; atti di conciliazione; contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario; domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto. Tale documentazione, insieme alla domanda di adesione alla stabilizzazione, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il programma “Stabilizzazione per associati” disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito istituzionale nel percorso: “Servizi On Line” -> “Per tipologia di utente” -> “Aziende, consulenti e professionisti”. La domanda potrà essere compilata direttamente dall’associante o da un suo intermediario munito di delega totale o di delega parziale relativa agli associati oggetto della procedura di stabilizzazione. In quest’ultimo caso, lo stesso dovrà anche compilare e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità inerente il rispetto della L. 12/79 prima di procedere alla compilazione del modello stesso. In allegato alla domanda di adesione bisogna obbligatoriamente inviare le copie scannerizzate dei contratti collettivi e l’attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario. Mentre i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore, nonché gli atti di conciliazione potranno essere inviati, oltreché in modalità telematica, anche via posta con raccomandata A/R, oppure consegnati direttamente in sede. Infine, l’esito della procedura sarà comunicata all’interno del cassetto previdenziale.
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