Premessa – Importanti novità in tema di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Infatti, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 133 e 134 ha: esteso sino al 31 marzo 2014 (al posto del “vecchio” 30 settembre 2013) il termine entro cui è possibile sottoscrivere gli accordi aziendali volti a promuovere la stabilizzazione degli associati in partecipazione; prorogato al 31 luglio 2014 (dal 31 gennaio 2014) il termine ultimo per il deposito all’INPS dei nuovi contratti, degli atti di conciliazione e dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario. La conferma è arriva dall’INPS per mezzo della circolare n. 3/2014 specificando altresì che lo slittamento dei termini non comporta sostanziali modifiche circa le modalità di versamento del contributo straordinario.
La normativa - In particolare stiamo parlando della possibilità di regolarizzazione concessa agli associati in partecipazione, prevista dall’art. 7-bis del D.L. Lavoro (D.L. n. 76/2013), convertita nella L. n. 99/2013. In pratica, per promuovere la stabilizzazione dell’occupazione attraverso il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o d’apprendistato, nonché garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, è stata concessa l’opportunità alle aziende di stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specifici contratti collettivi con determinati contenuti. Tali contratti, inoltre, devono prevedere l’assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Inoltre, è stato specificato che i datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione sono tenuti a far pervenire entro il 31 gennaio 2014, alle competenti sedi INPS, la seguente documentazione:
1. contratto collettivo;
2. atti di conciliazione;
3. contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
4. attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario;
5. domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto.
La Legge di Stabilità 2014 – Ora, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha prorogato i suddetti termini. Infatti, il termine del 30 settembre 2013 per la stipula degli accordi aziendali deve ora essere inteso intendersi modificato in 31 marzo 2014; e il termine del 31 gennaio 2014 indicato per la presentazione dell’intera documentazione alle sedi INPS deve ora intendersi modificato in 31 luglio 2014.
Modalità di versamento – L’Istituto previdenziale tiene a precisare, inoltre, che nulla cambia in merito alla modalità di versamento del contributo straordinario integrativo. Infatti, nel mod. F24 bisogna utilizzare:
- nel campo causale: il codice “C10”;
- nel campo “matricola INPS/ filiale/azienda”: il codice “88888” seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell’associante fino ad un massimo di 12 caratteri complessivi;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”, va indicato il dato, “12/2013” e 01/2014 per le stabilizzazioni che avvengono nel 2014.
Infine, con riferimento al calcolo del contributo straordinario si rammenta che in caso di cessazione o di sospensione lavorativa dell’associato, per qualsiasi motivazione essa sia avvenuta, devono essere presi in considerazione gli ultimi sei mesi di attività lavorativa.