24 dicembre 2013

Associati in partecipazione. Via libera alla sanatoria

Entro il 31 gennaio 2014 va trasmesso telematicamente il contratto collettivo e il bollettino di versamento

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Tutto pronto per la domanda di stabilizzazione degli associati in partecipazione. Infatti, l’INPS ha reso disponibile all’interno del cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata, la funzione “Stabilizzazione associati”, da utilizzare per presentare la domanda di adesione alla procedura di stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Da notare che per il momento è possibile trasmettere solo l'accordo collettivo di stabilizzazione e il bollettino di versamento del contributo straordinario, pertanto gli atti di conciliazione e i contratti di assunzione vanno spediti per posta o consegnati a mano. Il termine ultimo per la presentazione di tali atti è il 31 gennaio 2014. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 20906/2013.

Associati in partecipazione –
In particolare, stiamo parlando della possibilità di regolarizzazione concessa agli associati in partecipazione, prevista dall’art. 7-bis del D.L. Lavoro (D.L. n. 76/2013), convertita nella L. n. 99/2013. In pratica, per promuovere la stabilizzazione dell’occupazione attraverso il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o d’apprendistato, nonché garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, è data l'opportunità alle aziende di stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi con determinati contenuti. Tali contratti, inoltre, devono prevedere l’assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

La domanda di stabilizzazione – In questa prima fase viene chiesta esclusivamente l’acquisizione in formato elettronico di due documenti: il contratto collettivo e il bollettino di versamento. Quindi, non sarà possibile allegare gli atti di conciliazione e i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che vanno spediti per raccomandata A/R, o consegnato a mano presso gli uffici delle sede INPS di appartenenza, entro il 31 gennaio 2014. Per questi ultimi documenti, specifica l’INPS, l’invio può essere effettuato in momento successivo all’acquisizione della domanda telematica indicando, sul plico che li contiene, il numero di protocollo della domanda di riferimento. Successivamente, con la pubblicazione della seconda versione dell’applicazione, sarà possibile anche acquisire telematicamente, contestualmente all’invio della domanda, l’immagine scansionata degli stessi atti di conciliazione e contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il contributo straordinario –
Infine, nel ricordare che l’importo versato dall’associante deve coincidere con la somma di tutti i contributi straordinari (pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun lavoratore), l’INPS propone il seguente esempio di calcolo del contributo in commento:
  • totale imponibile relativo a sei mesi: € 5.620;
  • aliquota (uguale in tutti i sei mesi): 27,72%;
  • contribuzione a carico negli ultimi sei mesi = 5.620 x 27,72% x 45% = € 701,04.

Quindi, il contributo straordinario è pari al 5% di € 701,04, ovvero € 35,05.
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