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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 9/2013, ha chiarito che nell’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale, il quale perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, non può ostare al riconoscimento del beneficio contributivo il solo fatto che il dipendente assunto ai sensi dell’art. 8, c. 9, L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.
Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni (art. 8, c. 9, della L. n. 407/1990). In particolare, è stato chiesto se l’incentivo trova applicazione anche se si riassumono ex dipendenti, in possesso del requisito dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time.
Il beneficio – In via preliminare, il Ministero del Lavoro rammenta le caratteristiche dell’agevolazione in questione, che consiste in pratica nella possibilità di poter fruire di benefici contributivi per un periodo pari a 36 mesi, nel caso in cui l’azienda assuma lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche in part time, nel rispetto di un duplice ordine di requisiti. Infatti, è necessario che si tratti: di assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto; di assunzioni non effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
La Riforma Fornero – Al riguardo, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto alcuni principi in ordine alla fruizione degli incentivi, ossia: che gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi recedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Inoltre, viene precisato che non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
La risposta del MLPS – Ciò detto, il M.L.P.S. ritiene che nell’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Pertanto, se il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso, quindi, l’agevolazione contributiva deve essere riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti.