3 marzo 2014

Assunzioni agevolate. Esclusi i licenziati da studi professionali

Il lavoratore licenziato da uno studio professionale non potrà essere assunto da altro datore di lavoro usufruendo dei benefici contributivi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Niente assunzioni agevolate per i lavoratori licenziati da uno studio professionale e iscritti nelle liste di mobilità. Infatti, i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori licenziati da soggetti che non esercitino attività d'impresa non possono usufruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, c. 2 e 4, e art. 25, co. 9, L. n. 223/1991. L'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla cit. L. n. 223/1991 è infatti subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento ed è quindi esclusa nel caso in cui tale condizione non sussista. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 2761/2014.

L’intervento del MLPS – Il chiarimento dell’Istituto previdenziale supera un precedente orientamento del Ministero del Lavoro, il quale con l’interpello n. 10/2011 aveva sostenuto in realtà il contrario. In quell’occasione, il CNO dei Consulenti del Lavoro aveva chiesto maggiori lumi in merito alla possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da Studi Professionali. Il MLPS, pur avendo ribadito che la normativa relativa all’iscrizione alle liste di mobilità fosse letteralmente indirizzata alle “imprese” e che i datori di lavoro qualificabili come studi professionali non sarebbero potuti rientrare nelle categorie di imprese destinatarie della procedura di mobilità di cui alle norme della L. n. 223/1991 né essere ricompresi nell’ambito del disposto di cui all’art. 4 comma 1, D.L. n. 148/1993 convertito in Legge n. 236/1993 (iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori licenziati per GMO da imprese con meno 15 dipendenti), ha ritenuto necessario richiamare l’attenzione sull’orientamento della giurisprudenza la quale afferma “che occorre incentrarsi su una nozione intesa in senso ampio di datore di lavoro, superando in tal modo le stretto perimetro della nozione di imprenditore ed intendendo con quest’ultima qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato”. Quindi, sulla base di una nozione di “datore di lavoro” nell’accezione più ampia come fornita dalla Corte di giustizia europea con riferimento alla direttiva UE del Consiglio 98/59/CE (causa C/32 del 16 ottobre 2003), si è giunti alla conclusione di ritenere possibile per i dipendenti licenziati da datori di lavoro “non imprenditori” di rientrare nella normativa riguardante l’istituto della mobilità, divenendo perfino portatori di agevolazioni contributive in caso di nuova occupazione, nei casi previsti.

Chiarimento INPS – Ora, a distanza di pochi anni arriva il dietrofront dell’INPS. Secondo l’Istituto previdenziale, contrariamente a quanto da tempo ormai era nell’informazione comune, disconosce i benefici contributivi giustificando la negazione con la semplice motivazione che i destinatari della normativa contenuta nella L. n. 223/91 sono esclusivamente le imprese e che nessuna norma successiva ha ricompreso anche i professionisti. Il datore di lavoro, dunque, che assume un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, dovrà verificare la natura autonoma o imprenditoriale del precedente datore di lavoro onde evitare l’applicazione di indebiti sgravi non spettanti per legge.
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