Premessa – Stop alle sanzioni se l’impresa di noleggio autobus, pur non producendo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, esibisce qualsiasi documento costituente o attestante il rapporto di lavoro. A chiarirlo è il Ministero dell’Interno con la nota protocollo n. 4053/2014.
La normativa – In particolare stiamo parlando dell’art. 6 della L. n. 218/2003, secondo il quale la qualità di autista, dipendente o di lavoratore con contratto di lavoro temporaneo, deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. L'impresa che contravviene a tali disposizioni è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
Il problema – In riferimento al regime sanzionatorio, la questione sollevata dal ministero dell’Interno riguarda la sanzionabilità delle imprese per violazione del suddetto disposto nel caso in cui il conducente, in sede di controllo, pur non essendo in grado di esibire la prescritta dichiarazione sostitutiva di notorietà, produca comunque idonei documenti atti a provare la regolarità del suo rapporto di lavoro.
Stop alle sanzioni – A tal proposito, il Ministero dell’Interno chiarisce che non si applica il regime sanzionatorio. Infatti, la ratio legis è da un lato quella di precisare quali figure lavorative possono porsi alla guida degli autobus adibiti al servizio di noleggio del conducente, e dall’altra quella di dare prova in sede di controllo della natura e della regolarità del rapporto che lega il conducente all’impresa. Quindi, è indifferente se il conducente esibisca la dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell’impresa oppure ogni altro documento costituente o attestante quel rapporto di lavoro. Per il Ministero, infatti, risulta comunque soddisfatta la prescrizione di cui all’art. 6 della L. n. 218/2003.
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