12 aprile 2013

Aziende in crisi. Chiarimenti sul rilascio del Durc

No al rilascio del Durc per le aziende in crisi nel periodo che precede l'omologazione del concordato preventivo in continuità

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – È possibile rilasciare il Durc alle aziende in crisi, e in particolare quando ricorre una "sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative". Al contrario, il documento non può essere rilasciato nel periodo che precede l'omologazione del concordato preventivo in continuità, laddove detta condizione non è rinvenibile. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 4323/2013.

Il quesito
– L’Ance ha chiesto se è possibile rilasciare un'attestazione di regolarità contributiva anche nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese presso le camere di commercio e l'omologazione del concordato presso il tribunale.

Interpello n. 41/2012
– In realtà, il chiarimento ministeriale fa seguito all'interpello n. 41/2012, dove i C.d.L. hanno chiesto se possibile rilasciare un Durc regolare alle imprese in concordato preventivo con continuità dell'attività lavorativa. La risposta è stata affermativa. Infatti, è stato chiarito che l'ammissione alla procedura comporta per l'azienda la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori.

Il chiarimento – Il Ministero del Lavoro, rispondendo al quesito posto, ha chiarito che non può trovare applicazione la disposizione di legge (art. 5, c. 2, lett. b, D.M. 24 ottobre 2007) - secondo la quale "la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative" - nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e l'emanazione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità ex art. 186 della Legge Finanziaria, R.D. n. 267/1942. Ciò detto, il M.L.P.S. ritiene che gli Istituti possono attestare la regolarità contributiva solo se risulta prevista la c.d. moratoria di cui al suddetto articolo e solo dopo l'avvenuta omologazione, da parte del competente Tribunale, del piano di ristrutturazione aziendale. Pertanto, soltanto dopo l’avvenuta omologazione del piano di ristrutturazione aziendale presso il tribunale potrà essere emesso il Durc.
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