Stop ai benefici economici e contributivi previsti dalla Riforma Fornero (art. 4, c. 12 della L. n. 92/2012) per le aziende che intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge.
Analogo discorso vale per le imprese che, nel caso di cambio appalto, non procedano alla assunzione dei lavoratori già occupati alla assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa.
Il quesito – L’Unione Nazionale di Vigilanza ha chiesto di avere ulteriori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 4, c. 12 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), che disciplina le cause ostative degli incentivi economici e contributivi all’assunzione, di cui all’art. 8, co. 9 della n. 407/1990 (abrogato dal 1° gennaio 2015), e dagli art. 8, co. 2 e 4, e 25, co. 9 della L. n. 223/1991.
In particolare, è stato chiesto di sapere se le agevolazioni in discussione, rivolte ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, spettino anche:
• nei confronti d imprese per cui è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, Legge Fallimentare;
• ad imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettui per crisi aziendale, intendono assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il diritto di precedenza anche dopo i successivi sei mesi dalla data di licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di categoria;
• per imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non procedono all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.
Cause ostative – In via preliminare, il ministero del Welfare ha riepilogato le cause ostative di accesso ai benefici di cui alla Riforma Fornero (art. 4, c. 12 della L. n. 92/2012). Nel dettaglio, gli incentivi
non spettano:
• se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
• se si viola il diritto di precedenza stabilito ex lege o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione risultino finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.
Ciò detto, l’interpello ministeriale ricorda che
dal 1° gennaio 2017 verrà meno la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità e di conseguenza risultano espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di cui all’art. 2, c. 71 della L. n. 92/2012.
Tuttavia, fino alla suddetta data, continuano a trovare applicazione le regole generali (art. 4, co. 12 e 13 della L. n. 92/2012) in ordine agli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Chiarimenti MLPS - Alla luce di quanto su affermato, il Ministero del Lavoro esclude dalla fruizione degli incentivi in commento quelle imprese che intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge. In tal caso, infatti, si tratterebbe comunque di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.
Stesso discorso vale per le imprese che, nel caso di cambio appalto, non procedano alla assunzione dei lavoratori già occupati alla assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa.