Si avvicina la “prova del 9” per il bonus 80 euro. Milioni di italiani con il fiato sospeso per capire se l’erogazione del bonus nel 2015 spetta effettivamente oppure sono costretti a restituirlo per effetto dello sforamento del tetto massimo di 26.000 euro. È il caso per esempio di quei lavoratori che erano molto vicini alla predetta soglia e con gli straordinari, ovvero con altri redditi non comunicati, hanno oltrepassato tale limite. In questo caso, i contribuenti dovranno restituire al Fisco le somme non spettanti in un’unica soluzione, come avviene per tutte le deduzione e detrazioni come per quelle per figli a carico.
Altro caso di restituzione del bonus può essere rappresentato da coloro che sono troppo poveri per pagare le tasse, ossia chi non è riuscito ad arrivare agli 8.000 euro (soglia minima per ricevere il bonus Renzi). E poi ci sono anche quei casi in cu l’imposta lorda viene azzerata dalle detrazioni da lavoro; anche qui il contribuente sarà chiamato a restituire quanto percepito come bonus IRPEF.
Insomma l’appuntamento annuale della dichiarazione dei redditi riserverà sicuramente per molti italiani l’amara sorpresa di dover restituire in tutto o in parte, e per giunta in un’unica tranche, quanto percepito nel periodo d’imposto 2015 a titolo di bonus IRPEF.
Bonus Renzi – Si tratta di un importo, spettante ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilati (sono esclusi i redditi per attività intramuraria, le indennità e gettoni per cariche pubbliche, le prestazioni di previdenza complementare e gli assegni periodici al coniuge), introdotto dal Governo Renzi con Decreto-Legge 24 aprile 2014 n.66 (decorrenza del bonus dal mese di maggio 2014) e reso strutturale dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 12-15 della L. n. 190/2014). È erogato direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta ed è certificato al dipendente nella CU (Certificazione Unica).
L’importo del “bonus Renzi” è ad “importo fisso” (960 euro annui):
• senza distinzioni, nella fascia tra gli 8.000 e i 24.000 euro di reddito annuo;
• applicando il c.d. “meccanismo di décalage”, se il reddito è superiore ai 24.000 euro ma fino a 26.000 euro.
Il “meccanismo di décalage” si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: 960 x [(26.000 – reddito complessivo) /2.000].
Al fine di avere il beneficio, tuttavia, è necessario il verificarsi di due condizioni fondamentali:
• il reddito complessivo del lavoratore non deve essere superiore ad euro 26.000;
• l’IRPEF lorda dovuta dal lavoratore (sul reddito da lavoro dipendente ed assimilati) deve essere superiore alle detrazioni d’imposta per lavoro spettanti. In altre parole le detrazioni da lavoro devono trovare capienza nell’IRPEF lorda dovuta sul reddito da lavoro dipendente e assimilati (la Circolare n. 8/E/2014 ha chiarito che rilevano solo le detrazioni da lavoro e non gli altri tipi di detrazione, come ad esempio, quelle per carichi di famiglia previste dall’art. 12 TUIR).
Inoltre, il reddito complessivo del lavoratore va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
L’erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto d’imposta. Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere poi recuperato dal monte ritenute fiscali, ossia mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il bonus, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Successivamente, l’INPS recupera i contributi non versati dai sostituti d’imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
Da notare, inoltre, che l’agevolazione deve essere “rapportata al periodo di lavoro nell’anno”. Quindi, sarà riconosciuto per “intero” (960 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo.
Restituzione bonus – Come anticipato in premessa, per molti lavoratori si sta verificando in sede di dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta 2015, la necessità di dover restituire al fisco il bonus percepito per il 2015, poiché viene a mancare uno (o anche entrambi) dei requisiti previsti.
È il caso ad esempio del lavoratore che, in sede di dichiarazione redditi, presenta una situazione di questo tipo:
• Redditi di fabbricati = 1.148;
• Reddito lavoro dipendente ed assimilati (da CU 2015) = 2.700;
• Reddito complessivo (1.148 + 2.700) = 3.848;
• Oneri deducibili = 0;
• Reddito imponibile = 3.848;
• Imposta lorda = 885;
• Detrazioni reddito da lavoro dipendente = 1.380;
• IRPEF netta = 0
In tale ipotesi il lavoratore, in sede di dichiarazione dei redditi deve restituire l’eventuale bonus erogato dal datore nel 2015, poiché l’imposta lorda è azzerata dalle detrazioni da lavoro.
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