15 aprile 2026

Riforma IRPEF e detrazioni: dalla busta paga al 730 del lavoratore

Lavoro & Consulenza n. 13 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

 

La riforma IRPEF 2026, introdotta dalla legge di Bilancio, modifica in modo significativo il sistema di tassazione dei redditi di lavoro dipendente, intervenendo sia sulle aliquote sia sul meccanismo delle detrazioni e delle misure di riduzione del cuneo fiscale. In particolare, la riduzione dell’aliquota del secondo scaglione e l’introduzione di nuove limitazioni alle detrazioni per i redditi più elevati si accompagnano alla conferma di bonus e ulteriori detrazioni riconosciuti direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta. Ne deriva un rafforzamento del ruolo del datore di lavoro nella gestione fiscale, chiamato a monitorare costantemente il reddito complessivo del lavoratore e a gestire con precisione i conguagli di fine anno. L’interazione tra busta paga e dichiarazione dei redditi (modello 730) diventa centrale, soprattutto nei casi di pluralità di rapporti di lavoro o di errata applicazione delle agevolazioni, rendendo necessaria un’attenta gestione operativa e informativa da parte di aziende e consulenti.

Premessa

La riforma dell’IRPEF per il 2026, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), interviene sulla struttura dell’imposta e sul sistema delle detrazioni, con effetti diretti sulla gestione delle retribuzioni e sui processi di payroll. In particolare, la riforma modifica l’articolo 11 del TUIR riducendo l’aliquota del secondo scaglione, introduce nuove limitazioni alle detrazioni attraverso l’articolo 16-ter e coordina le misure già previste per la riduzione del cuneo fiscale. L’obiettivo del legislatore è duplice: da un lato, ridurre il carico fiscale per i redditi medio-alti; dall’altro, razionalizzare il sistema delle agevolazioni, con un impatto diretto sull’attività dei sostituti d’imposta.

Aliquote IRPEF in vigore per il 2026

Dal periodo d’imposta 2026, l’imposta lorda si determina applicando tre scaglioni:

  • 23% fino a 28.000 euro;
  • 33% da 28.000 a 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

La riduzione dell’aliquota intermedia dal 35% al 33% genera un beneficio fiscale progressivo per i contribuenti con redditi superiori a 28.000 euro, con un vantaggio massimo stimato intorno ai 440 euro annui.

Riduzione del cuneo fiscale e detrazioni per lavoro dipendente

La riforma ha confermato e integrato le misure di riduzione del cuneo fiscale già introdotte nel 2025, prevedendo un sistema articolato su due livelli:

  • un bonus per i lavoratori con reddito complessivo fino a 20.000 euro, calcolato in percentuale sul reddito di lavoro dipendente;
  • un’ulteriore detrazione per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro, fino a un massimo di 1.000 euro e progressivamente decrescente oltre i 32.000 euro.

Il sostituto d’imposta è tenuto a riconoscere automaticamente tali benefici, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e recuperando eventuali importi non dovuti.

In entrambi i casi si tratta di somme riconosciute dal sostituto d’imposta, in automatico, nella busta paga e poi conguagliate a fine anno, ma si può verificare il caso in cui la somma percepita sia in tutto o in parte non spettante e quindi da restituire in dichiarazione, oppure che l’importo calcolato e riconosciuto dal datore di lavoro sia stato inferiore allo spettante.

Detrazioni da lavoro dipendente

Le detrazioni da lavoro dipendente spettano ai lavoratori subordinati, ma anche a coloro che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 TUIR tra i quali vi rientrano tra gli altri i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti e gli stagisti.

La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e decresce all’aumentare del reddito. A partire dal 2025, il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente segue una struttura progressiva basata sul reddito complessivo annuo:

  • reddito annuo lordo fino a 15.000 euro: l’importo massimo della detrazione per lavoro dipendente passa da 1.880 euro a 1.955 euro;
  • reddito tra 15.000 e 28.000 euro: la detrazione parte da 1.910 euro e si riduce progressivamente all’aumentare del reddito, applicando la formula: € 1.910 + € 1.190 × (28.000 – Reddito Complessivo)/13.000;
  • reddito tra 28.000 e 50.000 euro: la detrazione si abbassa ulteriormente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 50.000 euro di reddito annuo, applicando la formula: € 1.910 × (50.000 – RC)/22.000
  • reddito oltre 50.000 euro: nessuna detrazione spettante.

Somma aggiuntiva

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.

Ulteriore detrazione

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

  • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Pluralità di rapporti di lavoro

Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, in periodi differenti dell’anno 2025, possono verificarsi due casi:

  • il lavoratore ha comunicato al secondo datore di lavoro che erogava il bonus o l’ulteriore detrazione le informazioni relative ai redditi provenienti dagli altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento, al fine della verifica della spettanza e del corretto calcolo del quantum da corrispondere in busta paga, consegnando le CU al nuovo datore di lavoro;
  • il lavoratore non ha comunicato alcunchè al successivo datore di lavoro.

Nel primo caso sulla Certificazione Unica emessa dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio fiscale il reddito esposto al punto 1 è quello complessivo e nelle annotazioni sono riportati i dati identificativi degli altri datori di lavoro: le altre Cu 2026 intestate al lavoratore non devono essere gestite nel modello 730.

Nel secondo caso la dichiarazione 730 esporrà, oltre al conguaglio dei vari redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta, anche il recupero o l’erogazione completa della somma aggiuntiva o della ulteriore detrazione.

Impatto sul modello 730 e sull’assistenza fiscale

Se il sostituto d’imposta non ha erogato, in tutto o in parte, le agevolazioni di cui sopra, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nel modello 730.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale l’agevolazione risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal sostituto d’imposta in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo risulta superiore al limite previsto), viene recuperato nel modello 730.

A tal fine:

  • nella CU 2026 deve risultare la somma che non concorre alla tassazione (punto 724 della CU 2026) e l’ammontare della somma eventualmente erogata (punto 725 della CU 2026);
  • deve essere compilata la Sezione “Trattamento integrativo, somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo e ulteriore detrazione” del quadro C al rigo C14 del modello 730/2026.

Nel modello 730-3 sono presenti:

  • il rigo 65: somma comma 4 Spettante;
  • il rigo 66: somma comma 4 riconosciuta in dichiarazione;
  • il rigo 67: somma comma 4 non spettante.

Per quanto riguarda l’ulteriore detrazione, in sede di elaborazione. Del modello 730 viene rideterminato l’importo eventualmente spettante effettuando il conguaglio: tale importo deve essere esposto nel Rigo 34 “Ulteriore detrazione” del modello 730-3.

Caso pratico

Si consideri un lavoratore con un reddito annuo lordo pari a 35.000 euro.

Imponibile IRPEF = 31.679 euro

IRPEF lorda = 7654 euro

Dettaglio IRPEF Lorda per scaglioni = 28.000 × 23%: 6440 + 3679 × 33%: 1214

Detrazioni lavoro dipendente = € 1.910 × (50.000 – RC)/22.000: 1.302 euro

Detrazione aggiuntiva cuneo fiscale: 625 euro

IRPEF Netta Totale = 5727 euro.

L'esperto

Il datore di lavoro deve acquisire una richiesta del lavoratore per applicare la somma aggiuntiva e l’ulteriore detrazione?

No, il riconoscimento avviene automaticamente da parte del sostituto d’imposta, salvo diversa indicazione del lavoratore.

Cosa accade se le soglie reddituali vengono superate a fine anno?

Le agevolazioni non spettanti devono essere recuperate in sede di conguaglio, con possibilità di rateizzazione degli importi oppure nel modello 730.

Come devono comportarsi i sostituti d’imposta in caso di errata applicazione delle detrazioni durante l’anno?

Il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare la verifica definitiva in sede di conguaglio fiscale. Qualora emergano importi non spettanti, questi devono essere recuperati direttamente in busta paga, anche mediante rateizzazione se superiori a 60 euro. In alternativa, se il recupero non è possibile, l’importo sarà conguagliato in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730), con conseguente impatto sul debito o credito del contribuente.

Riferimenti normativi

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