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La riforma IRPEF 2026, introdotta dalla legge di Bilancio, modifica in modo significativo il sistema di tassazione dei redditi di lavoro dipendente, intervenendo sia sulle aliquote sia sul meccanismo delle detrazioni e delle misure di riduzione del cuneo fiscale. In particolare, la riduzione dell’aliquota del secondo scaglione e l’introduzione di nuove limitazioni alle detrazioni per i redditi più elevati si accompagnano alla conferma di bonus e ulteriori detrazioni riconosciuti direttamente in busta paga dal sostituto d’imposta. Ne deriva un rafforzamento del ruolo del datore di lavoro nella gestione fiscale, chiamato a monitorare costantemente il reddito complessivo del lavoratore e a gestire con precisione i conguagli di fine anno. L’interazione tra busta paga e dichiarazione dei redditi (modello 730) diventa centrale, soprattutto nei casi di pluralità di rapporti di lavoro o di errata applicazione delle agevolazioni, rendendo necessaria un’attenta gestione operativa e informativa da parte di aziende e consulenti.
La riforma dell’IRPEF per il 2026, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), interviene sulla struttura dell’imposta e sul sistema delle detrazioni, con effetti diretti sulla gestione delle retribuzioni e sui processi di payroll. In particolare, la riforma modifica l’articolo 11 del TUIR riducendo l’aliquota del secondo scaglione, introduce nuove limitazioni alle detrazioni attraverso l’articolo 16-ter e coordina le misure già previste per la riduzione del cuneo fiscale. L’obiettivo del legislatore è duplice: da un lato, ridurre il carico fiscale per i redditi medio-alti; dall’altro, razionalizzare il sistema delle agevolazioni, con un impatto diretto sull’attività dei sostituti d’imposta.
Dal periodo d’imposta 2026, l’imposta lorda si determina applicando tre scaglioni:
La riduzione dell’aliquota intermedia dal 35% al 33% genera un beneficio fiscale progressivo per i contribuenti con redditi superiori a 28.000 euro, con un vantaggio massimo stimato intorno ai 440 euro annui.
La riforma ha confermato e integrato le misure di riduzione del cuneo fiscale già introdotte nel 2025, prevedendo un sistema articolato su due livelli:
Il sostituto d’imposta è tenuto a riconoscere automaticamente tali benefici, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e recuperando eventuali importi non dovuti.
In entrambi i casi si tratta di somme riconosciute dal sostituto d’imposta, in automatico, nella busta paga e poi conguagliate a fine anno, ma si può verificare il caso in cui la somma percepita sia in tutto o in parte non spettante e quindi da restituire in dichiarazione, oppure che l’importo calcolato e riconosciuto dal datore di lavoro sia stato inferiore allo spettante.
Le detrazioni da lavoro dipendente spettano ai lavoratori subordinati, ma anche a coloro che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 TUIR tra i quali vi rientrano tra gli altri i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti e gli stagisti.
La detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno e decresce all’aumentare del reddito. A partire dal 2025, il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente segue una struttura progressiva basata sul reddito complessivo annuo:
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno.
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, in periodi differenti dell’anno 2025, possono verificarsi due casi:
Nel primo caso sulla Certificazione Unica emessa dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio fiscale il reddito esposto al punto 1 è quello complessivo e nelle annotazioni sono riportati i dati identificativi degli altri datori di lavoro: le altre Cu 2026 intestate al lavoratore non devono essere gestite nel modello 730.
Nel secondo caso la dichiarazione 730 esporrà, oltre al conguaglio dei vari redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta, anche il recupero o l’erogazione completa della somma aggiuntiva o della ulteriore detrazione.
Se il sostituto d’imposta non ha erogato, in tutto o in parte, le agevolazioni di cui sopra, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nel modello 730.
Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale l’agevolazione risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal sostituto d’imposta in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo risulta superiore al limite previsto), viene recuperato nel modello 730.
A tal fine:
Nel modello 730-3 sono presenti:
Per quanto riguarda l’ulteriore detrazione, in sede di elaborazione. Del modello 730 viene rideterminato l’importo eventualmente spettante effettuando il conguaglio: tale importo deve essere esposto nel Rigo 34 “Ulteriore detrazione” del modello 730-3.
Si consideri un lavoratore con un reddito annuo lordo pari a 35.000 euro.
Imponibile IRPEF = 31.679 euro
IRPEF lorda = 7654 euro
Dettaglio IRPEF Lorda per scaglioni = 28.000 × 23%: 6440 + 3679 × 33%: 1214
Detrazioni lavoro dipendente = € 1.910 × (50.000 – RC)/22.000: 1.302 euro
Detrazione aggiuntiva cuneo fiscale: 625 euro
IRPEF Netta Totale = 5727 euro.
Il datore di lavoro deve acquisire una richiesta del lavoratore per applicare la somma aggiuntiva e l’ulteriore detrazione?
No, il riconoscimento avviene automaticamente da parte del sostituto d’imposta, salvo diversa indicazione del lavoratore.
Cosa accade se le soglie reddituali vengono superate a fine anno?
Le agevolazioni non spettanti devono essere recuperate in sede di conguaglio, con possibilità di rateizzazione degli importi oppure nel modello 730.
Come devono comportarsi i sostituti d’imposta in caso di errata applicazione delle detrazioni durante l’anno?
Il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare la verifica definitiva in sede di conguaglio fiscale. Qualora emergano importi non spettanti, questi devono essere recuperati direttamente in busta paga, anche mediante rateizzazione se superiori a 60 euro. In alternativa, se il recupero non è possibile, l’importo sarà conguagliato in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730), con conseguente impatto sul debito o credito del contribuente.
(prezzi IVA esclusa)