Premessa – Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata rispondere su diverse questioni legate al credito di imposta che vanno dai soggetti beneficiari all’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, passando per il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative. Tra le risposte più importanti, fornite con la circolare n. 9/E, occorre evidenziare quella riguardante le modalità di calcolo del credito di imposta che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga.
Adempimenti sostituti – L’AdE esordisce immediatamente con i tre adempimenti essenziali che il sostituto deve effettuare per concedere gli 80 euro al proprio dipendente. In particolare, bisogna: verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro; calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo, tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno; determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga.
Verifica della “capienza” - Per quanto concerne il primo punto, è necessario che i termini di confronto siano omogenei, quindi occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito. In sostanza, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
Calcolo del credito spettante – Con riferimento al credito spettante, il D.L. n. 66/2014 ha previsto che:
- se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, il credito spetta per un importo pari a 640 euro;
- se invece il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro, il credito di 640 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro c.d. “meccanismo di décalage”.
È chiaro che l’importo del credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Importo parametrato – Particolare è il caso in cui il periodo di lavoro nel 2014 è inferiore a 365 giorni. In tal caso, l’importo del credito spettante, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR. Facciamo un esempio. Se un dipendente ha lavorato solo 120 giorni nell’anno 2014, l’interessato avrà diritto solo a 210,41 euro, dato da (640/365)x120.
Erogazione del credito – Quanto all’erogazione del credito di imposto, l’Agenzia rammenta che i sostituti dovranno riconoscerlo ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile, mentre il successivo l’art. 1, c. 5 del D.L. n. 66/2014 prevede che il credito “è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso”. Da notare che il bonus sarà erogato nel corrente mese di maggio, o tutt’al più nel prossimo mese di giugno in caso di eventuali problemi tecnici legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni. Il credito, inoltre, deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell'anno. Ne consegue che la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. In altri termini, per le erogazioni da maggio a dicembre 2014 (245 giorni), per trovare l’importo da erogare nel mese il credito complessivamente spettante dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese. Supponendo un importo del credito spettante complessivamente pari a 640 euro, l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a: euro 80,98 (640/245)x31 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre; euro 78,37 (640/245)x30 per i mesi di giugno, settembre e novembre.
Altri metodi di calcolo – Infine, l’Agenzia tiene a precisare che è possibile usare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014. Infatti, è possibile ripartire l’importo del credito spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato. Non è consentito, invece, dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213,33).