11 marzo 2016

Bonus bebè: per gli extracomunitari serve il permesso di soggiorno UE

La carta di soggiorno non è valevole ai fini dell’erogazione del bonus bebè

Autore: redazione fiscal focus
Ai fini dell’erogazione del bonus bebè, richiesto da cittadini extracomunitari, è necessario essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Infatti, vanno respinte le domande presentate da cittadini extracomunitari in possesso di titoli di soggiorno diversi dal predetto premesso di soggiorno CE, oppure carenti degli altri requisiti di legge.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 1110 di ieri.

È bene tenere presente che la suddetta indicazione operativa è eccezionale e può essere utilizzata solo per la gestione delle domande presentate da genitori extracomunitari privi del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo relativamente alle quali non è stato adottato nell’immediato il provvedimento di reiezione; tale soluzione infatti consente di neutralizzare gli effetti che si produrrebbero per una reiezione tardiva ed è quindi finalizzata ad assicurare ai nuclei familiari, in cui è presente un altro genitore in possesso di tutti i requisiti, di potersi avvalere del beneficio in base alla data di presentazione della domanda sospesa.

Per queste lavorazioni nelle note va indicato il riferimento al presente Messaggio specificando il nome, il cognome ed il codice fiscale dell’altro genitore.

Inoltre, tale soluzione transitoria non supera la regola generale per la quale le domande di assegno vanno accolte solo in presenza di tutti i requisiti di legge; pertanto, per le domande presentate d’ora in avanti tale soluzione eccezionale non sarà attuabile in quanto, alla luce delle indicazioni ministeriali, le domande presentate dal genitore non in possesso dei requisiti, incluso il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, vanno respinte tempestivamente anche per dare la possibilità all’altro genitore, eventualmente in possesso dei requisiti, di presentare in proprio domanda.

Bonus bebè 2015 – Il sostegno economico, riservato alle famiglie che avranno un bambino (sia nato con parto naturale che adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017), deriva dall’ultima Manovra Finanziaria (art. 1, co. 125-129 della L. n. 190/2014).

Tale norma, in particolare, ha l’obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese che le famiglie devono sostenere per il mantenimento del proprio figlio. A tal fine, è riconosciuto un bonus annuale di 960 euro o di 1.920 euro (a seconda se il reddito ISEE è inferiore o superiore a 7.000 euro), pari rispettivamente a 80 e 160 euro al mese. Nessun bonus spetterà invece alle famiglie con un ISEE superiore a 25.000 euro.

L’erogazione sarà mensile e decorre dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Ai fini dell’assegno occorre che il genitore richiedente sia:
• cittadino italiano, o avente lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
• cittadino comunitario;
• cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al riformato articolo 9 del Decreto Legislativo n.286/1998 e s.m.
In ogni caso, affinché il nucleo benefici dell’assegno, occorre che il genitore richiedente sia residente in Italia e convivente con il figlio nato o adottato nel triennio 2015/2017.

Cittadini extracomunitari – Nei giorni scorsi, l’INPS ha interpellato il Ministero del Lavoro circa la corretta fruizione del bonus bebè in trattazione, laddove vengano presentate domande di assegno di natalità da parte di cittadini extracomunitari aventi titoli di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Trattasi, in particolare, di domande presentate da cittadini stranieri con carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) o con carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (titoli questi previsti dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 30/2007) o in possesso di altri titoli.
L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, effettuati gli approfondimenti del caso, ha precisato che l’assegno di natalità in oggetto è concesso ai cittadini extracomunitari a condizione che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Pertanto, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, vanno accolte le domande di assegno presentate da cittadini italiani o comunitari o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Viceversa, vanno respinte le domande presentate da cittadini extracomunitari in possesso di titoli di soggiorno diversi dal predetto premesso di soggiorno CE, oppure carenti degli altri requisiti di legge.

Definizione delle domande sospese – Per le domande di assegno che, in attesa delle predette indicazioni ministeriali, sono ad oggi eventualmente in sospeso, l’INPS procederà con l’istruttoria, accertando la sussistenza di tutti i requisiti in capo all’altro genitore presente nel nucleo (inclusi residenza in Italia, convivenza col figlio, cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno CE di lungo periodo), benché questi non abbia espressamente presentato domanda.

In caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’accoglimento sarà disposto comunque in favore dell’originario genitore richiedente (privo del permesso di soggiorno CE di lungo periodo), anche ai fini del pagamento, ed avrà efficacia in base alla data di presentazione della domanda sospesa.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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