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L’INPS, con la circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, ha fornito le istruzioni operative in favore dei datori di lavoro che intendono godere della nuova misura incentivante introdotta dal c.d. “Decreto Lavoro” (art. 7, c. 5 del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013). La nuova agevolazione, meglio conosciuta come
“bonus disoccupati”, permette ai datori di lavoro che assumono soggetti titolari dell’indennità ASpI, mediante contratto a tempo pieno e indeterminato, di poter fruire del 50% dell’indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore.
Per poter accedere al contributo mensile, che è soggetto alla regola “de minimis” e che è cumulabile con altre eventuali agevolazioni contributive, escluse quelle di tipo finanziario, bisogna presentare all’INPS la dichiarazione di responsabilità disponibile sul sito dell’Istituto (www.inps.it), corredata dal piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo. Si precisa, inoltre, che il recupero delle quote mensili dell’incentivo va posto a conguaglio mediante il flusso Uniemens.
(prezzi IVA esclusa)