17 giugno 2014

Bonus Irpef. I debiti erariali non bloccano la compensazione

Il bonus Irpef può essere compensato anche in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Nell’ultima busta paga di maggio milioni di italiani sono stati destinatari del tanto discusso bonus Irpef (pari a 80 euro per chi ha lavorato e lavorerà l’intero anno). L’agevolazione ha comportato una serie di adempimenti in capo al sostituto di imposta, tra cui quello dello scorso 16 giugno in occasione della compensazione nel modello F24 del credito di imposta in questione. A tal proposito, numerosi sono stati i dubbi degli operatori specie per i datori di lavoro che hanno debiti iscritti a ruolo. Sul tema è intervenuta recentemente la Fondazione Studi CdL, che con il parere n. 13/2014 è stata chiamata a rispondere in merito alla possibilità per i datori di lavoro di poter compensare il bonus Irpef in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

Recupero credito di imposta –
In via preliminare, i CdL ricordano che il credito anticipato in busta paga può essere recuperato dal monte ritenute fiscali e, in caso di incapienza, dai contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Al riguardo, inoltre, la Fondazione Studi richiama un suo precedente intervento (circolare n. 11/2014), nel quale si era ritenuto applicabile un doppio canale per il recupero del bonus anticipato dai datori di lavoro: la compensazione verticale (es. Irpef da Irpef) per le ritenute fiscali e la decurtazione dai contributi INPS per la somma residua. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione 48/E) ha istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti di imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”, al fine di rendere possibile il recupero del credito di imposta. Con l’occasione, l’Agenzia ha precisato che il codice va indicato “esternamente” al modello F24, come disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (c.d. “compensazione esterna”). Pertanto, il contribuente che vanta un credito lo può utilizzare per far fronte ai debiti inerenti i tributi, i contributi o i premi indicati nello stesso modello F24.

Compensazione no limits –
In merito al limite massimo di compensazione invece, i CdL confermano che il limite massimo di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi compensabili annuo, fissato in 700.000 euro per il 2014, non si applica al D.L. n. 66/2014. Infatti, viene confermata l’eccezionalità della procedura mediante F24 adottata dall’Agenzia delle Entrate, che opera per l’appunto quale modalità individuata in via di prassi amministrativa e non quale criterio previsto dal legislatore.

Debiti erariali – Infine, per rispondere alla domanda circa la possibilità di compensare i crediti d’imposta in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, gli esperti della Fondazione Studi ritengono che tale disposizione sia applicabile per due ragioni: l'art. 1 del D.L. n. 66/2014 non ha individuato quale modalità di utilizzo del credito l'istituto della compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241/1997; l'utilizzo del bonus non può essere distratto per il pagamento di somme diverse da quelle previste dal comma 5 del citato articolo. Quindi, il bonus di 80 euro non soggiace alla limitazione prevista per la compensazione dei crediti mediante il modello F24, perché la norma non prevede tale modalità per il recupero.
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