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Premessa – I call center possono ricorrere ai contratti di prossimità se la contrattazione collettiva non regola i co.co.pro. Mentre è stato escluso il contributo addizionale dell’1,4%, dovuto per il finanziamento dell’ASpI, in caso di assunzioni a termine effettuate in sostituzione di dipendenti assenti. A chiarirlo è il Direttore Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, intervenuto al Videoforum 2013 organizzato dalla stampa specializzata.
Addizionale ASpI – Il primo chiarimento riguarda la maggiorazione del contributo per la nuova indennità ASpI, introdotta dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012). A tal proposito, occorre rammentare che dal 1° gennaio 2013 è operativo per i contratti a termine unaddizionale contributivo dell’1,4%; tuttavia, tale maggiorazione non è dovuta per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti. Proprio su questo aspetto è stato chiesto a Paolo Pennesi di chiarire se l’esonero dell’addizionale, nel silenzio della norma, è esclusa ogni qualvolta ci sia un'assunzione a termine in sostituzione di altri dipendenti, ovvero nei soli casi in cui l'assunzione a termine avvenga in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La risposta fornita è assolutamente favorevole al datore di lavoro, nel senso che l'esenzione si applica sempre, cioè ogni qualvolta ci sia un'assunzione a termine in sostituzione di altri dipendenti, senza necessariamente far riferimento ad assunzione a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Co.co.pro. nei call center –Altro chiarimento interessante riguarda il lavoro a progetto nei call center. Al riguardo, il D.L. Sviluppo (D.L. n. 83/2012) ha stabilito che l’instaurazione dei contratti a progetto, oltre agli agenti e rappresentanti del commercio, ora lasciano fuori dalle pressanti norme introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) anche “le attività di vendita di beni e servizi realizzate attraverso call center ‘outbound’ per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale”. In particolare, con riferimento al settore delle Telecomunicazioni - che non prevede alcuna norma che disciplini il corrispettivo base da erogare ai co.co.pro. “outbound” dei call center - è stato chiesto a Paolo Pennesi se sia legittimo continuare a erogare ai collaboratori in forza il corrispettivo precedentemente concordato con gli stessi e se sia possibile stipulare, a livello aziendale, un “contratto di prossimità” (ai sensi dell'articolo 8 del D.L.n. 138/2011). In tal caso, la risposta è piuttosto restrittiva rispetto alla precedente in quanto viene sottolineato il “vincolo” imposto dalla legge alla contrattazione collettiva per la legittimità delle co.co.pro. dei call center. Tuttavia, nel caso in cui la contrattazione nazionale nulla stabilisce in merito, è possibile ovviare mediante un'intesa specifica, a livello aziendale, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (contratto di prossimità).