Qualora si verifichi un cambio d’appalto, con passaggio del personale, senza soluzione di continuità, l’impresa subentrante non è tenuta a produrre alcun adempimento ulteriore rispetto alla documentazione già in possesso del precedente datore di lavoro/appaltatore. In altre parole, non servirà un nuovo certificato penale dei dipendenti se già sono stati richiesti dal precedente datore di lavoro.
A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 22/2015.
Il quesito – L’Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi vari (ANGEM) ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della Direttiva Europea 2011/93/UE, recante nuove disposizioni per la lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. In particolare, è stato chiesto di sapere se il datore di lavoro debba richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, ivi previsto, anche nelle ipotesi di cambio appalto, in quanto azienda subentrante obbligata ad assumere il personale dell’impresa uscente.
Certificato penale – Prima di rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro tiene a ricordare che chiunque intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, ha l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undicies del codice penale (art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014). Adempimento, questo, che riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro a decorrere dal 6 aprile 2014 – data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2014 - e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data.
A tal proposito, già con l’interpello n. 25/2014 il Ministero del Lavoro ascriveva l’obbligo di richiesta del certificato in capo al datore di lavoro, fissandolo nel momento in cui quest’ultimo intenda impiegare il lavoratore, dunque esclusivamente prima di effettuare l’assunzione.
Risposta MLPS - Detto quanto sopra, e in relazione alla problematica sollevata, il Ministero del Welfare sottolinea che la fattispecie del cambio appalto comporta la successione di diversi appaltatori nella esecuzione di un servizio per conto del medesimo committente, con il passaggio del personale impiegato nell’appalto dall’impresa uscente a quella subentrante “in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto” (art. 29, co. 3 del D.Lgs. n. 276/2003). Dunque, considerato che nell’ambito di tale passaggio il personale in questione risulta impegnato nella medesima attività, spesso senza soluzione di continuità, si ritiene che per il personale avente un contatto diretto e regolare con minori, il datore di lavoro/impresa subentrante non sia tenuto ad alcun adempimento ulteriore, nella misura in cui lo stesso abbia acquisito la documentazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 già in possesso del precedente datore di lavoro/appaltatore.
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