Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 22 del 24 settembre 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, di attuazione della Direttiva Europea 2011/93/UE, recante nuove disposizioni per la lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. In particolare, è stato chiarito che qualora si verifichi un cambio d’appalto, con passaggio del personale, senza soluzione di continuità, l’impresa subentrante non è tenuta a produrre alcun adempimento ulteriore rispetto alla documentazione già in possesso del precedente datore di lavoro/appaltatore. In altre parole, non servirà un nuovo certificato penale dei dipendenti se già sono stati richiesti dal precedente datore di lavoro.
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Cambio appalto. Stop al certificato antipedofilia (159 kB)
Cambio appalto. Stop al certificato antipedofilia - Lavoro e Previdenza n. 189 - 2015
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