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La precisazione in una nota– Nella nota del 11 aprile 2011, la Commissione nazionale paritetica per le casse edili rispondendo ad appositi quesiti sollevati da alcune Casse Edili ha confermato che il rapporto di apprendistato deve essere incluso nel calcolo dei dipendenti dell’impresa a tempo indeterminato su cui effettuare la verifica del rispetto del limite del 3% di rapporti a tempo parziale (cosiddetti part-time limitati). Analoga valutazione vale anche per il rapporto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica di operaio che deve essere computato nella determinazione dei dipendenti operai a tempo pieno necessaria per verificare il tetto massimo del 30% di rapporti part-time. Per quanto riguarda invece i lavoratori a chiamata, la CNCE ha chiarito che essi non rilevano né ai fini del conteggio del totale dei dipendenti dell’impresa né per determinare il numero degli operai a tempo pieno.
L’istituto della denuncia - La CNCE ha precisato che nei casi in cui l’impresa edile superi i limiti contrattuali di ricorso al lavoro a tempo parziale, deve procedere all’integrazione della denuncia e dei relativi versamenti. Inoltre, qualora l’impresa dichiari l'attivazione di un part-time o il passaggio da un rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per una motivazione personale del lavoratore ( salute, problemi famigliari, ecc.),il sistema telematico di trasmissione della denuncia dovrà prevedere che sia automaticamente avvisata di dover inviare alla Cassa Edile la relativa documentazione (ad esempio copia della richiesta del lavoratore). Oltre a ciò, nella denuncia mensile sarà inserito un ulteriore dato relativo al rapporto di lavoro part-time che potrà essere utilizzato dall'impresa quando, a fronte di un rapporto attivato nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa contrattuale, siano successivamente mutate le condizioni prese in esame dalla Cassa Edile ( ad esempio per una riduzione degli operai a tempo pieno).
Nuove assunzioni part-time- La CNCE ha spiegato che le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale che non rientrano nelle esenzioni previste dalle parti sociali (comprovati motivi di salute e assistenza famigliare) devono essere considerate alla stregua di nuove assunzioni part-time e, quindi, soggette ai limiti previsti dalla contrattazione nazionale del settore.