13 giugno 2011

CCNL Gas-Acqua: corresponsione “Una tantum”

Inps, circolare n.80 dell’8 giugno 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa- L’INPS con circolare n. 80 dell’8 giugno 2011, rende noto che gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 10 febbraio 2011 per il rinnovo del CCNL (9 marzo 2007) per il settore gas-acqua (periodo 1° gennaio 2010 – 28 febbraio 2011) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedi parentali, permessi ex lege 104/92 e altre prestazioni a carico dell’Inps, anticipate e poste a conguaglio con i contributi.

Accordo 10 febbraio 2011- L’accordo del 10 febbraio 2011 per il rinnovo del CCNL suddetto ha previsto la corresponsione, a titolo di arretrati retributivi ai lavoratori del settore, di un importo forfettario una tantum da corrispondere con la prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sul presente accordo, nelle misure indicate all’interno dell’Accordo stesso.

Una Tantum- Gli importi dell’una tantum risultano differenziati a seconda del settore di appartenenza (gas e acqua) e del livello di inquadramento del lavoratore interessato. L’una tantum è suddivisibile in quote mensili (quattordicesimi) in relazione ai mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° gennaio 2010- 28 febbraio 2011.
Nel caso di prestazione part-time, l’importo dell’una tantum è corrisposto in misura proporzionale all’entità della prestazione lavorativa.
L’importo suddetto non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (es. congedo parentale). Sono, invece, considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum, le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1° gennaio 2010 - 28 febbraio 2011, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, all’integrazione a carico delle aziende

Riflessi- Per quanto riguarda i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità si ribadisce che detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (vedesi, ad esempio, la circolare Inps 17 maggio 1991 n.127).
Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare Inps n. 58 del 05.03.1991.
Infine, in merito, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, il cui importo per gli anni 2009-2010-2011 è pari all’80 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, e dell’assegno per congedo matrimoniale, si richiamano le disposizioni contenute nella circolare Inps n. 247 del 23.10.1992.
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