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Durata a due vie per i Contratti di solidarietà. Infatti, se questi ultimi siano stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, la durata del contratto coincide con quella prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti; in caso contrario, ossia qualora in contratti in commento vengano stipulati a decorrere dalla suddetta data, il contratto di solidarietà non può avere validità oltre la data del 31 dicembre 2016, anche se il verbale sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà più lunga. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 8/2016.
CdS difensivi di tipo B – Si ricorda, che i contratti di solidarietà difensivi di tipo B sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale. Possono accedervi le aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione ed è rivolto ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:
Abrogazione dei CdS – La Circolare ministeriale, inoltre, ricorda che l’ultimo giorno utile per la stipula di un contratto di solidarietà è il 30 giugno 2016, in quanto l’art. 46, co. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 ne stabilisce l’abrogazione a decorrere dal 1° luglio 2016.
Tale disposizione trova ulteriore specificazione nell’art. 1, co. 305 Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la quale dispone che “In attuazione dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016 [...]”.
Assunzioni a tempo determinato – Infine, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le imprese in regime di solidarietà non ricadono nel divieto di poter apporre un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato.