16 febbraio 2016

CdS di tipo B: durata massima fino al 31.12.2016

Se il CdS viene stipulato dopo il 15.10.2015, e prevede una durata superiore al 31.12.2016, il periodo di solidarietà cesserà comunque a fine anno

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Durata a due vie per i Contratti di solidarietà. Infatti, se questi ultimi siano stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, la durata del contratto coincide con quella prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti; in caso contrario, ossia qualora in contratti in commento vengano stipulati a decorrere dalla suddetta data, il contratto di solidarietà non può avere validità oltre la data del 31 dicembre 2016, anche se il verbale sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà più lunga. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 8/2016.

CdS difensivi di tipo B – Si ricorda, che i contratti di solidarietà difensivi di tipo B sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale. Possono accedervi le aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione ed è rivolto ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:
  • imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della Legge n. 223/1991;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, Legge n. 33/2009);
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

Il contributo è pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l'azienda e può avere una durata massima di 24 mesi.

Abrogazione dei CdS – La Circolare ministeriale, inoltre, ricorda che l’ultimo giorno utile per la stipula di un contratto di solidarietà è il 30 giugno 2016, in quanto l’art. 46, co. 3 del D.Lgs. n. 148/2015 ne stabilisce l’abrogazione a decorrere dal 1° luglio 2016.

Tale disposizione trova ulteriore specificazione nell’art. 1, co. 305 Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), la quale dispone che “In attuazione dell’articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016 [...]”.

Assunzioni a tempo determinato – Infine, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le imprese in regime di solidarietà non ricadono nel divieto di poter apporre un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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