12 maggio 2016

CdS: recupero sgravio contributivo 2014-2015

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 agosto 2016

Autore: redazione fiscal focus
L’INPS, con la Circolare n. 77 del 10 maggio 2016, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’art.6, del D.L. n. 519/1996 e s.m.i. a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2015. Con l’occasione, ad esito degli accertamenti in ordine alla sussistenza delle risorse finanziarie, sono state fornite anche le istruzioni per il conguaglio degli sgravi contributivi di cui alla medesima legge a valere sulle somme residue dello stanziamento 2014.

Normativa - Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto, tra l’altro, sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS)difensivi accompagnati da CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6, del D.L. n. 510/96, convertito successivamente nella L. n. 608/96.

La misura, come detto pocanzi, è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i soli lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

Il beneficio, concesso esclusivamente mediante apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa verifica dei presupposti, è riconosciuto per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi. Al riguardo si precisa che gli importi massimi contenuti nei decreti concessivi sono riferiti esclusivamente al 2014 (periodo massimo dal 21 marzo al 31 dicembre).

Conguaglio somme residue - In considerazione del fatto che le aziende beneficiarie dello sgravio contributivo hanno fruito dell’agevolazione in misura inferiore rispetto a quanto previsto nell’accordo di solidarietà ed indicato nelle istanze di ammissione al beneficio, e la misura autorizzata con i Decreti Direttoriali adottati, è risultata superiore a quanto effettivamente speso, l’INPS ha adottato nuovi decreti di ammissione a valere sulle residue risorse stanziate per il 2014.

Le aziende interessate dai provvedimenti di ammissione, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:
• nell’elemento “CausaleACredito” inseriranno il già previsto codice causale “L930”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2014”;
• nell’elemento , indicheranno il relativo importo.

Per quanto concerne invece le aziende destinatarie delle risorse residue stanziate per l’anno 2015, bisogna valorizzare, sempre all’interno di , , i seguenti elementi:
• nell’elemento inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L932”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2015”;
• nell’elemento , indicheranno il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 agosto 2016.

Quanto all’entità dello sgravio, l’INPS precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile. Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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