Arrivano i primi chiarimenti per la fruizione del nuovo ammortizzatore sociale (NASpI), che partirà dal 1° maggio 2015. In particolare, ai fini dell’accesso alla nuova prestazione saranno considerati “
neutri” i periodi di CIG a zero ore e quelli non utili al soddisfacimento del requisito contributivo immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
A darne notizia è stato il Ministero del Lavoro in un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, anticipando i contenuti della circolare INPS di prossima applicazione.
NASpI – Il D.Lgs. n. 22/2015, entrato in vigore il 7 marzo scorso, ha introdotto un ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro: ossia la
NASpI. Essa sostituirà i vigenti ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma Fornero (ASpI e mini-ASpI) e si applicherà a decorrere dal 1° maggio 2015.
La nuova indennità, in particolare, è rivolta ai lavoratori dipendenti con
esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI).
Inoltre, sarà corrisposta al massimo per
due anni (24 mesi) ed è parametrata all’anzianità lavorativa.
Per accedervi è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione;
• almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Quanto all’importo dell’assegno, esso è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero
4,33.
In particolare, qualora l’importo sia pari o inferiore a
1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al
75% della retribuzione mensile.
In caso contrario l’importo è pari al
75% incrementato di una somma pari al
25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In ogni caso, essa non può superare l’importo mensile di
1.300 euro. Inoltre, bisogna tenere conto che la NASpI si riduce del
3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Periodi “neutri” – Tenuto conto dell’imminente entrata in vigore della NASpI (1° maggio 2015), il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno fornire un importante chiarimento in merito al diritto alla nuova prestazione in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo (per esempio malattia senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro) che risultino immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
A tal proposito, è stato evidenziato che i suddetti eventi saranno considerati, come avveniva in precedenza, periodi
neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all'interno del quale ricercare il requisito necessario di almeno tredici settimane di contribuzione.
Allo stesso modo, quanto al nuovo requisito introdotto dalla recente disciplina, consistente nel poter far valere almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi sopra richiamati, anche qui considerati periodi neutri.
In ogni caso, tali aspetti saranno dettagliatamente affrontato in una recente circolare dell’INPS.