L’INPS, con il Messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, ha illustrato i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante, alla luce dell’art. 2, co. 3 del D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, l’aliquota contributiva della CIGO è stata determinata nel seguente modo:
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
- 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti;
Inoltre, è stato precisato che la regolarizzazione delle differenze contributive (del periodo “settembre-dicembre 2015”), per effetto delle modifiche apportate all’impianto contributivo in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO) degli apprendisti, avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il 16 aprile 2016.
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CIG e apprendisti. I profili contributivi (201 kB)
CIG e apprendisti. I profili contributivi - Lavoro e Previdenza n. 9 - 2016
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