17 dicembre 2015

CIGO e CIGS: i punti critici rilevati dai CdL

La locuzione “effettivo lavoro” risulta più stringente rispetto al vecchio parametro di “anzianità lavorativa”

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Il 24 settembre scorso sono entrati in vigore le nuove norme in merito agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015), introducendo un unico testo normativo di 47 articoli che: elimina di fatto la cassa in deroga (aumentando per contro il raggio d’azione e l’operatività dei fondi di solidarietà bilaterali), ridefinisce i contratti di solidarietà (che perdono la loro autonomia diventando una delle causali di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) e concentra tutte le possibili richieste sulle integrazioni salariali (CIGS e CIGO) e sui fondi di solidarietà bilaterali.


Nonostante l’INPS abbia fornito le istruzioni operative per la corretta operatività del nuovo disposto normativo (Circolare n. 197/2015), gli esperti della Fondazione Studi (Circolare n. 24/2015) sostengono che non sono stati comunque forniti i necessari chiarimenti su aspetti nevralgici del provvedimento lasciando professionisti e imprese ancora nella incertezza. Tanto per fare un esempio, la Circolare non fornisce alcun chiarimento in merito alla disciplina attuativa dell’estensione dell’obbligo contributivo della cassa integrazione ai lavoratori con contratti di apprendistato professionalizzante nonché del regime di calcolo del contributo addizionale, rinviando la questione ad un successivo intervento dell’Istituto (ad oggi mancante).



Effettivo lavoro v.s. anzianità lavoro – Uno dei requisiti essenziali per accedere alle integrazioni salariali è il possesso di un’anzianitàalla data di presentazione della domanda, di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale si richiede il trattamento.


La locuzione utilizzata dal legislatore delegato “effettivo lavoro” parrebbe – secondo I CdL - essere ben più stringente di quanto riportato nella previgente disposizione normativa riferita alla integrazione straordinaria (art. 8 c. 3 D.L. n. 86/88 conv. in L. n. 160/88) che indicava quale parametro l’“anzianità lavorativa”.


Secondo il Ministero del Lavoro, infatti, per giornate di “effettivo lavoro” devono intendersi le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità (circolare 24/2015). Sul punto, l’INPS riporta quanto anticipato dal MLPS richiamando, in aggiunta, le sentenze di Corte di Cassazione n.16235/2002 e n.453/2003. In verità – segnalano i CdL - queste sentenze riguardavano l’esame di un testo normativo in materia di lavoratori agricoli che nulla hanno a che vedere con la previsione contenuta nella norma in esame (art. 8 ultimo comma legge 457/72 secondo cui “Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda” confronta anche Inps circolare 63/2008).


Peraltro, con la posizione espressa nella richiamata circolare n.197 l’INPS penalizza i lavoratori che operano all’interno di aziende che adottano la settimana corta (lunedì -venerdì) rispetto a quelle che adottano la settimana di lavoro ordinaria (lunedì -sabato).


Quindi, a fronte della medesima previsione normativa si registrano posizione interpretative diametralmente opposte.



Durata – Per quanto riguarda la durata dell’integrazione salariale ordinaria, il D.Lgs. n. 148/2015 ha stabilito che la richiesta può prevedere un periodo massimo di 13 settimane consecutive prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane per ogni unità produttiva.Se la fruizione delle 52 settimane avviene consecutivamente una nuova domanda di CIGO può essere presentata, per la medesima unità produttiva, solo quando sia decorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Qualora i periodi richiesti non siano continuativi il periodo massimo di 52 settimane viene calcolato considerando il biennio mobile.


Sul punto, però, secondo i CdL si registrano due novità che l’Inps nella circolare n. 197/2015 non menziona, una di tipo formale e l’altra di tipo sostanziale:


  • sul piano formale, i limiti di durata seppure in continuità con il passato, sono espressi in settimane e non più in mesi (in precedenza erano tre mesi e 12 mesi);
  • sul piano sostanziale, il limite di 13 settimane può essere prorogato fino il raggiungimento del limite di 52 settimane senza la necessità di dimostrare, come in passato, “casi eccezionali”.

Il decreto legislativo, inoltre, non disciplina esplicitamente un periodo intertemporale per il conteggio delle 52 settimane tra vecchia e nuova normativa ma l’Istituto previdenziale precisa che qualora l’istanza sia stata presentata ante 24 settembre 2015, i periodi autorizzati, anche precedenti a tale data ed estesi a periodi successivi, rientrano nel computo massimo delle 52 settimane ma non nel calcolo del periodo massimo complessivo nel quinquennio mobile.




Qualora, viceversa, l’istanza sia stata presentata successivamente alla suddetta data ma riguardi anche periodi precedenti autorizzati (non considerando affatto l’abrogazione del previgente testo normativo), il lasso di tempo successivo alla data di entrata in vigore sarà computabile nel limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile e nell’altro limite previsto dall’art. 5 ovvero laddove si precisa, sempre in materia di CIGO, che il numero massimo di ore autorizzabili è pari ad un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile prendendo a riferimento tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

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