È il 31 marzo 2016 la deadline oltre la quale l’INPS non accetterà più domande di CIGO senza l’allegato file in formato CSV. Quindi, fino alla predetta data - al fine di evitare il rigetto delle domande di CIGO prive del file contenente le informazioni relative ai lavoratori o con il file non conforme - l’invio dell’allegato in oggetto potrà essere effettuato anche successivamente alla relativa domanda.
A precisarlo è l’INPS con il Messaggio n. 1007/2016.
Il chiarimento è giunto al momento giusto considerato che molte aziende si sono viste bloccate le domande di cassa integrazione prive del menzionato file. A Lecce, infatti, sono circa 5.000 le domande di CIGO bloccate da mesi negli uffici territoriali dell'INPS, a seguito dell'entrata in vigore della nuova procedura. A lanciare il primo grido d’allarme è stato proprio il Presidente del CPO di Lecce, Antonio Lezzi, il quale chiede con urgenza di consentire l'invio delle domande e di accertare l'invio, effettuato tramite Pec o Cassetto bidirezionale, almeno fino alla definitiva e accertata ripresa della funzionalità dei sistemi INPS.
Domanda CIGO – L’obbligo di allegare alla domanda di CIGO il file CSV nasce dal D.Lgs. n. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Il file, in particolare, contiene le informazioni relative ai lavoratori addetti all’unità produttiva interessata dall’istanza. Tale allegato, in via transitoria, potrà essere trasmesso anche successivamente all’invio della domanda. L’istruttoria dell’istanza da parte dell’INPS potrà avere inizio, comunque, solamente dopo la ricezione del suddetto allegato.
Ulteriori chiarimenti –L’INPS precisa, inoltre, che le domande non accettate dal sistema informatico dell’INPS per mancato superamento dei controlli relativi al file CSV nei giorni dal 26 febbraio u.s. fino al 3 marzo 2016, potranno essere ripresentate dalle aziende entro il 21.3.2016, senza incorrere nella decadenza e che entro la data improrogabile del 30 aprile 2016 dovranno essere integrate le domande di CIGO pervenute senza l’allegato relativo ai lavoratori dell’unità produttiva. Le domande ancora prive del predetto file CSV alla data del 30 aprile 2016 saranno respinte per carenza di documentazione.
Nel caso invece di domande pervenute prima del 26 febbraio 2016, con elenco lavoratori allegato ma non conforme a quanto prescritto dall’Istituto, le sedi devono, entro il 30 aprile 2016, inviare un avviso all’azienda richiedendo di ripresentare il file CSV, entro il termine perentorio di 15 giorni, secondo gli standard richiesti. Se le aziende non ripresenteranno nei termini il predetto allegato, le domande dovranno essere respinte dalla sede per carenza di documentazione.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata