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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 19 del 20 luglio 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito alla concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) in
favore dei dipendenti di imprese del settore della ristorazione collettiva, appaltatrici di servizi di mensa presso imprese industriali committenti, per un periodo superiore al limite di 36 mesi nel quinquennio fissato dall’art. 1, co. 9 della L. n. 223/1991. A tal proposito, è stato specificato che l’estensione della CIGS ai dipendenti in trattazione, si giustifica in ragione delle conseguenze che dette imprese subiscono per
effetto della contrazione dell’attività dei committenti. Tale principio di portata generale vale, sino alla scadenza del contratto di appalto, sia nel caso in cui i trattamenti di integrazione salariale abbiano una
durata massima di 36 mesi che nel caso in cui abbiano una durata superiore ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 223/1991.
(prezzi IVA esclusa)