La Fondazione Studi CdL, con il Parere n. 3 del 25 novembre 2015, si è espressa in merito alla possibilità per un’azienda di fruire dell’esonero contributivo, previsto dal Disegno di Legge 2016, in caso di stabilizzazione di collaborazioni coordinate e continuative a partire dal 1° gennaio 2016 nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015). Sul punto, gli esperti della Fondazione Studi hanno sottolineato come lo sgravio in questione si possa riconoscere anche per l'assunzione dei collaboratori in precedenza erroneamente qualificati. La motivazione che sta alla base del pensiero dei CdL è riconducibile alla ratio dell’art. 54 del predetto Decreto Legislativo, in base alla quale la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti.
In altri termini, non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione. L’iniziativa, dunque, alla stabilizzazione è rilasciata alla volontà di entrambe le parti, così come la sua attuazione concreta (con l’accordo transattivo che “deve” essere sottoscritto ai fini della stabilizzazione, ma solo se il lavoratore acconsente).
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Co.co.co. stabilizzati. Sgravio contributivo fruibile (168 kB)
Co.co.co. stabilizzati. Sgravio contributivo fruibile - Lavoro e Previdenza n. 221 - 2015
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