12 dicembre 2013

Co.co.pro. Indennità “una tantum” in scadenza

Il 31 dicembre 2013 scade il termine per richiedere l’indennità “una tantum” rivolta ai co.co.pro. rimasti senza impiego

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Scade a fine anno il primo appuntamento per i co.co.pro. rimasti privi di un’occupazione. Infatti, entro il 31 dicembre 2013, questi ultimi potranno richiedere all’INPS mediante apposita domanda, di ricevere l’indennità “una tantum” a loro riservata, introdotta dall’art. 2, c. 51-56 della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). Il beneficio è rivolto a coloro che nel 2012 hanno operato in regime di mono-committenza conseguendo un reddito lordo ai fini IRPEF non superiore a 20.000 euro, e che siano rimasti disoccupati per almeno due mesi. Restano esclusi, invece, così come specificato dall’INPS nel messaggio n. 16961/2013, i collaboratori che hanno prestato attività presso una pubblica amministrazione.

Campo di applicazione -
I beneficiari della prestazione sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS. Restano esclusi invece: i titolari di redditi di lavoro autonomo; tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui al suddetto decreto legislativo; i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. A mero titolo esemplificativo rimangono pertanto esclusi coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto, quali gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Requisiti e condizioni -
Per fruire dell’indennità è necessario che:

a) il collaboratore abbia operato, nell’anno precedente, in regime di mono-committenza; tale regime deve essere garantito con lo stesso committente per tutto l’anno 2012. In particolare, la mono-committenza sussiste anche se nel corso del 2012 il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione purché con lo stesso committente;

b) abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT;

c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata INPS almeno una mensilità. Se tale requisito viene maturato nel mese di dicembre, il termine per la presentazione della domanda è prorogato al 31 gennaio 2014;

d) abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;

e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata INPS. Limite che salirà a 4 mensilità nell’anno 2016.

Misura della prestazione -
L’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. La prestazione è liquidata: in un’unica soluzione se l’importo della prestazione è pari o inferiore a 1.000 euro; in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000 euro. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015 l’importo dell’indennità è elevato al 7% del minimale annuo.

Decorrenza interessi - Al fine di evitare la decorrenza di interessi legali sull'indennità dei co.co.pro., l'INPS ha spiegato che risulta necessario liquidare l'una tantum entro 120 giorni dalla data della domanda, laddove completa, ovvero dalla data del suo perfezionamento, se è stata presentata incompleta. In particolare, costituisce atto interruttivo del termine di decorrenza degli interessi legali la liquidazione: dell'importo della prestazione, in un'unica soluzione, se l'importo è inferiore o pari a 1.000 euro; del primo importo mensile, se l'importo della prestazione è superiore a 1.000 euro.

La singola rata si calcola come somma di:

1. rata lorda di 1.000 euro alla quale viene applicata l'aliquota del 23% a titolo di acconto per tassazione separata. l'ultima rata ha un importo lordo pari o inferiore a 1.000 euro perché a concorrenza dell'importo totale dovuto;

2. quota Interessi legali eventualmente dovuti per il pagamento oltre 120 giorni dalla presentazione della domanda di prestazione diviso per il numero delle rate previste.
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