Premessa – L’impresa familiare può avvalersi di pensionati e lavoratori impiegati a tempo pieno presso altri datori di lavoro, senza che questi ultimi debbano iscriversi presso gli enti previdenziali o riconoscerli come veri e propri dipendenti. Infatti, l’ispettore del lavoro non può pretendere che l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la conseguente iscrizione alla Gestione assicurativa di competenza, in quanto si tratta di collaborazioni presuntivamente considerate di natura occasionale. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 20/2013, uniformando l’attività ispettiva in merito alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a tre diversi settori: artigiano, agricoltura e commercio.
Collaborazioni familiari – In via preliminare il MLPS richiama le caratteristiche della collaborazione familiare, la quale viene resa in virtù di un’obbligazione di natura “morale”, basata sulla c.d. “affectio vel benevolentiae causa”, cioè sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.
Pensionati e impiegati full time – Due sono i casi in cui è rispettata “presuntivamente” la natura dell’occasionalità: pensionati e impiegati full time. I primi perché non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Pertanto, tali collaborazioni sono considerate di tipo gratuito. Analoga situazione si ha per gli impiegati a tempo pieno presso altro datore di lavoro, in quanto ha comunque poco tempo per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.
Parametri e casistiche – Oltre alle fattispecie su menzionate, la norma considera di tipo occasionale le prestazioni rese entro il limite quantitativo dei 90gg, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Ciò vuol dire che, nel caso di superamento di 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche se l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno nel tetto massimo delle 720 ore annue.
Vincoli di parentela – Sono considerate di tipo occasionale i rapporti instaurati tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado.
Collaborazioni non occasionali - Per concludere la nota in commento evidenzia come nulla vieti al titolare dell’azienda di avvalersi di collaboratori familiari instaurando veri e propri rapporti di lavoro subordinato con corresponsione di retribuzione; in questo caso, l’eventuale disconoscimento del rapporto di lavoro dovrà essere supportato da validi elementi documentali e testimoniali.
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