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ll rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile è il prospetto che tutti i datori di lavoro pubblici e privati, che occupano più di 50 dipendenti, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica al Ministero del Lavoro con cadenza biennale, entro il 30 Aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Per il biennio 2024-2025 il termine è stato prorogato al 15 maggio 2026.
Il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile è il prospetto che tutti i datori di lavoro pubblici e privati, che occupano più di 50 dipendenti, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica al Ministero del Lavoro con cadenza biennale, entro il 30 Aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria (art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
Tale documento deve contenere le informazioni relative a ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alla formazione, alla promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o di qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all'intervento della CIG, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente corrisposta (Legge 162/2021).
Per la trasmissione del rapporto per il biennio 2024-2025 il termine è stato prorogato al 15 maggio 2026.
Il rapporto è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3 Legge 162/2021).
Il Decreto Interministeriale del 03 giugno 2024 ha definito le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.
Come previsto dal decreto sono obbligate alla presentazione del rapporto biennale:
Il requisito occupazionale (più di 50 dipendenti) deve essere determinato tenendo conto del numero di dipendenti occupati complessivamente dall’impresa nelle diverse unità produttive (art. 1, co. 2, D.M. 17 luglio 1996).
Le dimensioni dell’organico devono essere osservate al 31 Dicembre del secondo anno relativo al biennio di riferimento, quindi per la scadenza del prossimo 30 Aprile (15 maggio in virtù della proroga), è necessario prendere in considerazione il personale occupato alla data del 31 Dicembre 2025.
I dipendenti computati sono:
Invece, non devono invece essere computati:
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.
I dati che il datore di lavoro deve trasmettere sono:
A partire dal biennio 2024-2025, il rapporto dovrà essere trasmesso telematicamente attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per l'invio sarà necessario collegarsi al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accedendo tramite SPID, oppure, con le credenziali di Cliclavoro al seguente indirizzo web: https://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor/Home/Welcome
Il flusso di lavoro all’interno dell’applicativo prevede alcuni semplici step:
Da quest’anno inoltre viene resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato “.xls” dei dati richiesti dal modello.
Al termine della compilazione e dell'invio telematico sarà possibile scaricare la copia e la ricevuta del rapporto in formato pdf che certifica l’avvenuta comunicazione del rapporto agli Uffici preposti del Ministero del Lavoro.
I documenti dovranno essere trasmessi dal datore di lavoro alla RSA mediante raccomandata, email o PEC.
Secondo le informazioni riportate nel documento, le imprese che rispettano i criteri base possono fare domanda per ottenere la certificazione di parità da organismi accreditati. Questo certificato conferma che l’impresa rispetta determinati standard minimi stabiliti dalla normativa UNI pdr 125-2022. Ottenere tale certificazione permette di accedere a vari benefici, tra cui:
In materia di agevolazioni contributive, infatti, l’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere.
L’INPS, con il messaggio 3804 del 16 dicembre 2025, ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo.
L’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa. Alle aziende che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere, inoltre, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto all'art. 108, comma 7, così come modificato dall’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, infine, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei loro avvisi, un maggiore punteggio legato al possesso della certificazione di genere.
Il Ministero sul proprio sito istituzionale pubblicherà sia l'elenco delle imprese che hanno trasmesso il rapporto che quello dei datori di lavoro che non hanno adempiuto a tale obbligo.
La mancata trasmissione – anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio – comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
Alfa Costruzioni S.r.l. — Obbligo di trasmissione e verifica dell'organico
Alfa Costruzioni S.r.l. ha sede legale a Roma e gestisce tre cantieri in Lazio con personale distribuito come segue al 31 dicembre 2025:
La direzione si chiede se debba presentare il rapporto biennale e, in caso affermativo, entro quale scadenza.
Soluzione: I 3 lavoratori in somministrazione, i 2 tirocinanti e il collaboratore coordinato non si computano. I 6 operai part-time valgono proporzionalmente: 6 × 0,5 = 3 unità equivalenti. Organico computabile: 38 + 3 + 4 + 5 = 50 unità. Il requisito è "più di 50 dipendenti", quindi con esattamente 50 unità Alfa Costruzioni non è obbligata, ma può trasmettere il rapporto su base volontaria ex art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 198/2006. Se anche solo un ulteriore lavoratore computabile fosse presente al 31/12/2025, scatterebbe l'obbligo con scadenza 15 maggio 2026 (termine prorogato per il biennio 2024-2025).
Un'azienda privata con sede legale in Germania ha una filiale operativa a Milano con 60 dipendenti e un deposito a Torino con 15 dipendenti. È tenuta alla presentazione del rapporto biennale? In caso affermativo, chi lo trasmette?
Sì, l'azienda è tenuta alla presentazione. Le imprese con sede legale all'estero sono soggette all'obbligo quando dispongono in Italia di una o più sedi, dipendenze o unità produttive che, nel loro complesso, occupano più di 50 dipendenti. In questo caso filiale e deposito totalizzano 75 dipendenti, superando la soglia.
Viene presentato un unico rapporto che ricomprende tutti gli occupati nelle sedi italiane. La trasmissione può essere effettuata da una qualsiasi delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano — nella pratica, di solito dalla sede principale (Milano). La scadenza per il biennio 2024-2025 è il 15 maggio 2026.
Un'impresa con oltre 50 dipendenti ha ottenuto la certificazione di parità di genere (UNI/PdR 125:2022) ed è in possesso del certificato al 31 dicembre 2025. Quali vantaggi concreti può ottenere per il 2026, e a quali condizioni?
Il possesso della certificazione al 31 dicembre dell'anno precedente dà diritto a tre ordini di benefici nel 2026:
Condizione necessaria per tutti i benefici: il certificato deve essere stato rilasciato da un organismo accreditato e rispettare gli standard della norma UNI/PdR 125:2022. La perdita o la scadenza della certificazione fa decadere i benefici.
(prezzi IVA esclusa)