25 gennaio 2013

Conciliazione. I primi chiarimenti del M.L.P.S.

Commercialisti esclusi dal potere di rappresentanza dei lavoratori nelle procedure di conciliazione nei licenziamenti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 1, c. 40 ha introdotto una procedura di conciliazione del contenziosoin materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Stiamo parlando di quell’intervallo temporale posto tra il momento in cui il datore di lavoro manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto – comunicata al lavoratore interessato – e quello nel quale il licenziamento esplica i propri effetti. Questo lasso di tempo ha una propria “utilità”, in quanto consente alle parti di confrontarsi presso una sede che offre garanzie di terzietà e di trovare soluzioni alternative al licenziamento. Ma quel che lascia maggiormente perplessi in tutto questo è la composizione della commissione di conciliazione, ossia le persone in grado di poter assistere le parti durante la nuova procedura introdotta dalla Fornero; tra questi, infatti, non figurano inspiegabilmente i commercialisti. L’esclusione è rilevabile nellacircolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro.

Datori di lavoro interessati
– Possono ricorrere alla conciliazione tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori interessati che occupino in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto economico più di 15 dipendenti o più di 5 se imprenditori agricoli. La conciliazione opera altresì nei confronti del datore, imprenditori o non imprenditori, che nello stesso ambito comunale occupi più di 15 lavoratori, pur se ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, in ogni caso, a chi occupa più di 60 dipendenti su scala nazionale. Il calcolo della base numerica deve essere effettuato non già nel momento in cui avviene il licenziamento, ma avendo quale parametro di riferimento la c.d. “normale occupazione” nel periodo antecedente (gli ultimi 6 mesi), senza tener conto di temporanee contrazioni di personale.

La procedura - Il datore di lavoro che intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligato a inviare una comunicazione scritta alla D.T.L. competente per territorio (la comunicazione va trasmessa per conoscenza anche al diretto interessato). In particolare, la procedura s’intende avviata alla data di ricezione della comunicazione scritta obbligatoria del datore di lavoro da parte delle D.T.L. con raccomandata o per posta elettronica certificata. Dalla ricezione dell’istanza – che dovrà indicare i motivi che spingono il datore di lavoro a licenziare – la D.T.L. avrà 7 giorni di tempo per convocare le parti davanti alla commissione, mentre la comparizione andrà fissata entro i 20 giorni successivi. Se la convocazione non viene fatta entro questi termini perentori, il datore può procedere con proprio atto al recesso unilaterale. L’assenza di una delle parti - che possono farsi assistere dalle organizzazioni di rappresentanza – produce la redazione di un verbale di assenza. La procedura va svolta entro 20 giorni, salvo diversa volontà delle parti.

Chi può rappresentare le parti? –Le parti che intendono avviare la procedura di conciliazione possono farsi assistere: dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato o da un componente la RSA o la RSU; da un avvocato o da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo. A questo punto sorge spontanea una domanda: perché sono stati esclusi i commercialisti dal potere di rappresentanza?

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