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E’ frequente confondere le Prestazioni autonome occasionali, disciplinate dall’art. 2222 C.C. con le prestazioni occasionali (PrestO) disciplinate all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, nonostante la differenza sia netta e sostanziale.
Entrambe hanno la peculiarità di essere attività non continuative e non abituali, ma mentre le prestazioni autonome occasionali sono esercitate senza vincolo di subordinazione o di coordinamento, le prestazioni occasionali sono svolte sotto la direzione del committente.
(prezzi IVA esclusa)