In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta per ogni figlio ed è subordinata alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
Per i papà, invece, viene esteso il diritto al congedo di paternità qualora la madre (il coniuge) sia lavoratrice autonoma con diritto alla relativa indennità di maternità. In particolare, l’indennità spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. A tal fine il padre lavoratore deve presentare la datore di lavoro apposita certificazione.
La novità è rilevabile dalla bozza del decreto attuativo su conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del Jobs act (L. n. 183/2014), approvato nel Cdm del 20 febbraio scorso, che introduce importanti modifiche in merito al T.U. maternità (D.Lgs. n. 151/2001).
Congedo parentale – Tra le diverse novità sul congedo parentale, si è registrata una dilatazione dei tempi di fruizione, vincolanti all’età del figlio. Infatti, la riforma prevede che – esclusivamente per l’anno 2015 – il congedo parentale: sia richiedibile durante i primi 12 anni di vita del bambino (anziché i precedenti 8 anni); sia coperto da un’indennità del 30% della retribuzione per i periodi fruiti nei primi 6 anni di vita del figlio (anziché i precedenti 3 anni); non spetta alcuna indennità per i periodi di congedo fruiti successivamente (tra il settimo e il dodicesimo compleanno del figlio).
Inoltre, in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrimestrale o mensile immediatamente precedente a quello nel coro del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi.
Qualora uno dei due genitori si avvalga di tale opzione, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, comunque con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
Esteso il congedo parentale anche nei casi di adozione e affidamento di minore affetto da grave handicap, che passa da 8 a 12 anni.
Mentre restano esonerati dall’obbligo di prestare lavoro notturno, la lavoratrice madre adottiva o affidataria di minore dei primi tre anni d’ingresso in famiglia, non oltre comunque i 12 anni del bambino o, in alternativa, al lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la madre.
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