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Il congedo di maternità può essere fruito in modalità flessibile in forza delle disposizioni contenute agli articoli 16 e 20 del decreto legislativo n. 151/2001. Con la Circolare n. 106/2022 l’Inps cambia orientamento in riferimento alla documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
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