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Premessa – Sono state fornite le causali che i datori di lavoro devono inserire nel flusso mensileUniemens per il conguaglio della indennità di congedo facoltativo e obbligatorio. In particolare, le causali sono: L060 (per le indennità per congedo obbligatorio del padre di cui all'art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012);L061 (per le indennità per congedo facoltativo del padre di cui all'art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012). A comunicarlo è l’INPS con il messaggio n. 6499 del 18 aprile 2013, sciogliendo così la riserva contenuta nella circolare n. 40/2013 che ha disciplinato gli istituti in commento.
Le causali – Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze lavoratori che beneficiano dell’indennità per congedo obbligatorio o facoltativo, deve esporre i relativi importo da porre a conguaglio all’interno del flusso Uniemensnell’elemento “CausaleRecMat” di “MatACredAltre” di “MatACredito”, mediante le suddetti causali. Mentre nell’elemento “ImportoRecMat” andrà indicato l’importo dell’indennità anticipata. Inoltre, nel flusso Uniemens delle giornate di assenza del padre lavoratore dovranno altresì essere indicati nell’elemento “CodiceEvento” dell’elemento “Settimana” le seguenti nuove causali: MA8 (per congedo obbligatorio del padre di cui all'art. 4, c. 24, lett. a), della L. n.92/2012; MA9 (per congedo facoltativo del padre di cui all'art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012. In particolare, nell’elemento “DifferenzeAccredito” andrà valorizzato il “CodiceEvento” MA8 o MA9 e nell’elemento “DiffAccreditoImporto” l’imponibile perso a seguito degli eventi di cui ai suddetti “codice evento” nell’intero mese. Nei casi in cui vi sia necessità di sistemare periodi pregressi i datori di lavoro provvederanno ad inviare i flussi individuali di regolarizzazione valorizzando gli elementi come sopra esposti.
Il congedo obbligatorio e facoltativo – Al riguardo, è utile ricordare che la Riforma del mercato del Lavoro (L. n. 92/2012) ha previsto alcuni interventi volti alla promozione di una “cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. In particolare, all’art. 4, c. 24, lett. a) della suddetta legge è stato previsto per il padre, lavoratore dipendente: un congedo obbligatorio di un giorno; un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, di due giorni.Il congedo obbligatorio consiste nell’astenersi obbligatoriamente per un giorno dal lavoro, ed è fruibile dal padre lavoratore dipendente, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Entro lo stesso periodo, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di utilizzare massimo altri due giorni, anche continuativi, in sostituzione del periodo spettante alla madre (c.d. congedo facoltativo). In questo modo, in pratica, la lavoratrice anticipa il congedo post-partum per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.