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L’articolo 22-bis, comma 1, decreto legge n.137/2020, ha previsto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza per le sole classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute del 3 Novembre e del 3 Dicembre. Il comma 3 dell’articolo 22-bis del decreto legge n. 137/2020 ha previsto, inoltre, che il congedo indennizzato possa essere utilizzato da parte di genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
(prezzi IVA esclusa)