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La legge di bilancio 2021 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. La Manovra ne ha anche ampliato la durata, portandola da sette a dieci giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore. È stato, inoltre, previsto e ampliato il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
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