I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.
Quindi, rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo parentale – l’attuale disciplina estende l’arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni.
È il caso, per esempio, del genitore “solo” di un figlio che ha già 11 anni di vita, per il quale residuino ancora 10 mesi di congedo parentale. In tal caso, il congedo è fruibile fino ai 12 anni di vita, ma non è indennizzabile.
A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 139/2015.
Le novità - Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge Delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), ha introdotto sostanziali modifiche all’art. 32 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in materia di congedo parentale.
Nell’ambito della delega, il legislatore ha altresì indicato i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della stessa e, tra questi, ha previsto una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali e la necessità di garantire alle lavoratrici madri parasubordinate una tutela economica per la maternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.
Il nuovo Decreto Legislativo, in sostanza, va a toccare alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U. maternità/paternità) e congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità).
In realtà, alcune di queste disposizioni non comportano novità sostanziali rispetto al diritto vigente in quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).
Congedo parentale – La prima novità va a riformare l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001), il quale consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio (prima erano 8) oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. L’estensione è concessa nel periodo “25 giugno - 31 dicembre 2015”. Il congedo, inoltre, può essere fruito anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
Facciamo un esempio. Ipotizziamo che i genitori presentino domanda il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016.
In tal caso, se il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 il periodo è fruibile interamente (su tale domanda infatti è ininfluente l’estensione del limite fino a 12 anni).
Se il figlio, invece, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni il periodo è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015).
La seconda novità, invece, riforma l’art. 34 del T.U che ha elevato da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.
Contribuzione figurativa - La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art. 35 del D.Lgs.151/2001, il quale attribuisce come valore retributivo per il periodo coperto da contribuzione figurativa il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.