L’INPS, con il Messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015, ha fornito le modalità di presentazione della domanda di congedo parentale, alla luce del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, co. 8 e 9 della Legge Delega n. 183 del 2014 (Jobs Act), che ha modificato l’art. 32 T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n. 151/2001). In particolare, è stato precisato che per i congedi tra gli 8 e 12 anni di vita del figlio (o ingresso, per adozioni e affidamenti) l’invio delle domande è possibile – per il solo mese di luglio – in forma cartacea utilizzando il mod. (SR23); mentre per i periodi di congedo entro i primi 8 anni del figlio (o ingresso, per adozioni e affidamenti) la domanda continua ad essere presentata in via telematica.
Attenzione. I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.
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Congedo parentale. Invio istanze (166 kB)
Congedo parentale. Invio istanze - Lavoro & Previdenza N. 130-2015
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