Premessa – Via libera alle domande per ottenere l’indennità per congedo parentale. Infatti, l’INPS ha messo a disposizione degli interessati il modello “SR136” che può essere compilato in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il pagamento diretto dell’indennità di maternità; vale a dire per i lavoratori stagionali, gli operari agricoli, i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 12129/2013, fornendo le prime indicazioni per la gestione della domanda nei casi di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Riforma Fornero – Ricordiamo brevemente che la Riforma Fornero (art. 4, c. 24, lett. a) ha introdotto l’obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, di astenersi dal lavoro per un giorno, con riconoscimento di un’indennità pari al 100% a carico dell’INPS (che si aggiunge all'80% dell'indennità che già spetta alla lavoratrice madre in astensione obbligatoria). Entro lo stesso periodo, inoltre, il padre lavoratore dipendente ha la facoltà di utilizzare massimo altri due giorni, anche continuativi, in sostituzione del periodo spettante alla madre. In questo modo, in pratica, la lavoratrice anticipa il congedo post-partum per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Per questi giorni di astensione, l'INPS indennizza l'assenza al padre nella misura del 100%, senza alcuna erogazione di indennità alla lavoratrice madre che ha dunque ceduto le due giornate al padre lavoratore.
Modalità di fruizione – Quanto alle modalità di fruizione, l’Istituto previdenziale rammenta che l’indennità è anticipata dal datore di lavoro – e successivamente conguagliata, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS. In quest’ultimo caso, infatti, le relative domande possono essere presentate dai padri lavoratori, direttamente o per il tramite del patronato, alle strutture territoriali dell’Istituto, con il modello “SR136”, unitamente alla copia della dichiarazione della madre lavoratrice di non fruizione del proprio congedo di maternità con allegata copia del documento di identità della dichiarante medesima.
Istruttoria e pagamento – Per ora, le Sedi INPS che riceveranno le domande dovranno effettuare l’istruttoria manualmente verificando la sussistenza dei requisiti. Una volta completata l’istruttoria e accertata la presenza dei requisiti, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata mediante la procedura “Pagamenti vari”.
Regime fiscale - L’indennità per congedo parentale, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’ art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
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