Premessa – Arriva finalmente in Gazzetta Ufficiale il decreto che sblocca per il 2015 le agevolazioni contributive sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello finalizzate all'incremento della produttività, qualità e altri elementi di competitività aziendale. Infatti, il 29 maggio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.I. 8 aprile 2015 con cui si è provveduto alla determinazione, per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, c. 67 e 68, della L. n. 247/2007.
A tal fine sono stati destinati 391 milioni di euro, ripartiti nel seguente modo: 62,5% per la contrattazione aziendale e 37,5% per quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, la quota residua sarà assegnata all’altra tipologia.
La misura – L’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo a favore delle imprese, pari al tetto massimo dell’1,6% (0,65% in meno rispetto al biennio “2012-2013”) sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di “secondo livello”, relativi all’anno 2014.
Restano invece esclusi dall’applicazione dello sgravio le P.A. di cui al D.Lgs. n. 165/2001, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.
In particolare, lo sgravio è pari al 25% dei contributi a carico del datore di lavoro e al 100% per la quota dovuta dal lavoratore.
I requisiti – Come per l’anno scorso, i contratti collettivi di secondo livello, per l'ammissione all'incentivo, debbono:
• essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.M.;
• prevedere erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltreché collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
La domanda – Le domande, in attesa dell’apposita procedura INPS, potranno essere trasmesse esclusivamente con modalità telematica anche avvalendosi dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979. Ricordiamo, infine, che lo sgravio decorre dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. Queste ultime devono contenere:
• i dati identificativi dell'azienda;
• la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
• la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
• l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
• ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.
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