30 giugno 2015

Contrattazione di II livello 2014. Il punto dell’INPS

Riepilogate le istruzioni per godere dello sgravio contributivo di II livello concesso dal D.I. 8.04.2015: a breve verrà comunicato l’apertura delle istanze

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Arrivano finalmente le tanto attese istruzioni INPS per fruire dello sgravio contributivo sulle somme corrisposte nell’ambito della contrattazione collettiva di secondo livello (anno 2014), anche se rimane ancora il dubbio circa i termini e la procedura per la presentazione delle istanze. A tal proposito, occorre ricordare che il 29 maggio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.I. 8 aprile 2015 (Lavoro-Economia), che ha provveduto alla determinazione, per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, c. 67 e 68, della L. n. 247/2007.
In particolare, il Decreto in trattazione ha chiarito che lo sgravio contributivo a favore delle imprese ammonta all’1,6% (0,65% in meno rispetto al biennio “2012-2013”) della retribuzione contrattuale percepita dal dipendente nell’anno 2014; mentre le risorse finanziarie, che ammontano a 391 milioni di euro (259 milioni di euro in meno rispetto all’anno 2013), sono state così ripartite: 62,5% per la contrattazione aziendale e 37,5% per la contrattazione territoriale.
Restano esclusi dall’applicazione dello sgravio le P.A. di cui al D.Lgs. n. 165/2001, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.

A ricordarlo è stato l’INPS con la circolare n. 128/2015, il quale si riserva nel fornire ulteriori informazioni con separato messaggio circa l’apertura della procedura per l’invio delle domande.

La misura - Lo sgravio contributivo riguarda la quota di retribuzioni costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali e spetta nella misura dell’1,6% della retribuzione contrattuale percepita. Inoltre, nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo: entro il limite massimo del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro e al 100% per la quota dovuta dal lavoratore. Nel primo caso, la percentuale è calcolata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati.

Condizioni di accesso – Come per l’anno scorso, i contratti collettivi di secondo livello, per l'ammissione all'incentivo, debbono:
• essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.M.;
• prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltreché collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Non bisogna dimenticare altresì che per l’ammissione allo sgravio il datore di lavoro è tenuto ad assicurare di corrispondere ai lavoratori trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale; inoltre, è necessario essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del DURC.

Domanda – Per accedere allo sgravio le aziende dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita istanza all’INPS il quale assegnerà un numero di protocollo informatico alle domande pervenute. L’istanza, in particolare, deve contenere:

• i dati identificativi dell'azienda;
• la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
• la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
• l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
• ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.

Infine l’Istituto previdenziale tiene a precisare che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.

Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse nei termini, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.
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