Premessa –Ci siamo.È stata resa operativa la procedura che permetterà l’invio delle domande di sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, sia singolarmente tramite acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici domande.In particolare l’inoltro telematico potrà avvenire dalle ore 15 del 18 luglio scorso alle ore 23 del 12 agosto p.v. Attenzione ai termini per il recupero del bonus però. Infatti esso sarà possibile solo entro il prossimo 16 ottobre. Termine che coincidetra l’altro, anche con il rimborso ai dipendenti in busta paga, da parte dei datori di lavoro, della loro quota di competenza. Alla luce dei diversi messaggi e circolari dell’INPS, che hanno più volte ripreso l’argomento, appare doveroso ora fornire un breve riepilogo sullo sgravio contributivo previsto.
Lo sgravio contributivo – In sostanza l’agevolazione consiste in uno sgravio contributivo a favore delle imprese, pari al tetto massimo del 2,25% (contro il 2,50% del 2009 ed il 3% del 2008), sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di “secondo livello”, relativi all’anno 2011. Tuttavia il suddetto limite, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impiegate, può essere esteso fino al 5%.
Misura dello sgravio -Per quanto riguarda invece la misura dello sgravio la norma prevede, nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente:25% dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati; 100% sulla quota del lavoratore.
Condizioni di accesso -Per fruire dello sgravio contributivo gli accordi territoriali e aziendali devono: essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, anche a cura delle associazioni di categoria, presso la DTL competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento;prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare.
Gli esclusi - Quanto alle esclusioni, l’accesso al beneficio rimane precluso sia alle P.A., con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la C.C.N.L. è demandata all’ARAN, sia alle aziende che abbiano corrisposto ai dipendenti nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto da leggi, regolamenti, CCNL o accordi individuali.
La domanda - Per usufruire dell’aiuto i datori di lavoro, anche per il tramite degli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili), devono inoltrare per via telematica le domande all’INPS.Infine, entro i 60ggsuccessivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito. Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Le istruzioni operative – Con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro versano i contributi all’INPS, lo sgravio è fruibile previa indicazione sul modello Uniemens dei seguenti codici: L964, L965, L966, L967. Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite sino al 16 ottobre, vale a dire con una delle denunce contributive riferite ai mesi di luglio, agosto e settembre 2012.
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